Cassazione Penale, Sentenza n. 703/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 06/07/2021; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia del 20/11/2020 che aveva disposto l'archiviazione nei confronti di Cagiano Giuseppe per infondatezza della notizia di reato (art. 623 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione dell'archiviazione.
Norme richiamate
art. 623 cod. pen.
Norma relativa al reato per cui era stato avviato il procedimento; nel provvedimento di merito era stata ritenuta l'infondatezza della notizia di reato, giustificando l'archiviazione.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia del ricorrente al gravame determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; ne consegue la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se manifestata tramite difensore munito di procura speciale, rende il ricorso inammissibile e determina la cessazione del giudizio di cassazione.
- La parte che intende mantenere il gravame deve evitare la rinuncia impropria: la rinuncia comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende).
- Se si è già rinunciato e si vogliono riprendere iniziative, occorrono nuovi elementi di prova o nuove circostanze che giustifichino un'azione diversa (la semplice revisione della decisione senza novità difficilmente è possibile).
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare il rapporto costi/benefici e le possibili alternative procedurali (es. acquisire nuovi elementi, valutare opposizione o istanze alternative nei termini e modi previsti dalla legge).
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia è distinta da una valutazione sul merito dell'archiviazione: l'archiviazione rimane efficace poiché il gravame non è stato proseguito.
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