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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, n. 939/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020–2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, n. 939/2024, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per € 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che il 25 febbraio 2026 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo dovuto; la ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Ministero per soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’importo riconosciuto dal giudicato era stato accreditato durante il processo. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo confermava la fondatezza della pretesa. Ha liquidato € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione al difensore antistatario. Nel quantificare il compenso ha considerato sia la collaborazione del Ministero nell’adempimento, sia la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, che consente una ripartizione dell’impegno professionale e giustifica una riduzione proporzionale del compenso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’adempimento sopravvenuto dell’obbligo riconosciuto dal giudicato, confermato dalla ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.

    La liquidazione delle spese può tener conto, in via analogica rispetto alla disciplina dell’assistenza di più soggetti nella stessa causa, dell’identità sostanziale e processuale e della serialità di ricorsi analoghi, riducendo proporzionalmente il compenso per ciascun giudizio.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo stabilito dal giudicato e il ricorrente conferma l’adempimento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini delle spese nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo può fondare la soccombenza virtuale dell’amministrazione quando conferma la fondatezza della pretesa azionata.
  • Nella liquidazione delle spese, la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore e l’identità delle questioni trattate possono giustificare una riduzione proporzionale del compenso per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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