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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-109/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 ottobre 2021. — Republiken Polen contro PL Holdings Sàrl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. — Rinvio pregiudiziale – Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato del Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall’altra, avente ad oggetto l’incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 – Procedimento arbitrale – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione prevista in detto accordo – Nullità – Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato – Illegittimità. — Causa C-109/20

Giurisprudenza europea62020CJ0109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ribadisce la portata della sentenza Achmea: una clausola arbitrale intra-UE contenuta in un TBI ed è nulla perché compromette l’autonomia del diritto dell’Unione. Di conseguenza, uno Stato membro non può validamente concludere con l’investitore una convenzione ad hoc di identico contenuto per far proseguire l’arbitrato già avviato. La partecipazione al procedimento o l’assenza di un’eccezione tempestiva non possono sanare tale incompatibilità né fondare un nuovo valido consenso arbitrale.

Arbitrato investitore-Stato intra-UE: è incompatibile con gli articoli 267 e 344 TFUE la conclusione di una convenzione di arbitrato ad hoc che serva a proseguire un arbitrato fondato su una clausola compromissoria intra-UE nulla ai sensi del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se, quando una clausola compromissoria contenuta in un trattato bilaterale di investimento tra due Stati membri è nulla perché contraria agli articoli 267 e 344 TFUE, sia parimenti nulla una convenzione di arbitrato ad hoc conclusa tra uno di tali Stati membri e l’investitore dell’altro Stato membro per effetto della partecipazione e della mancata contestazione tempestiva della competenza da parte dello Stato membro convenuto.

Principio di diritto

Gli articoli 267 e 344 TFUE ostano a una normativa nazionale che consenta di sanare, mediante una convenzione di arbitrato ad hoc tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro, la nullità di una clausola compromissoria intra-UE contenuta in un trattato bilaterale di investimento e già incompatibile con il diritto dell’Unione: uno Stato membro non può eludere i propri obblighi derivanti dai Trattati facendo derivare dalla sola partecipazione al procedimento o dalla mancata contestazione tempestiva della competenza un nuovo consenso arbitrale identico, poiché la validità del titolo di giurisdizione arbitrale non può dipendere dal comportamento delle parti quando l’originaria clausola è nulla per contrasto con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 344 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica popolare di Polonia del 19 maggio 1987 (TBI), articolo 9
  • Accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea, articoli 4 e 7
  • Legge svedese sull’arbitrato (lag om skiljeförfarande), articoli 1, 2, 33 e 34
  • Regolamento di arbitrato dell’Istituto di arbitrato della SCC del 2010, articolo 2

Arbitrato investitore-Stato intra-UE e convenzione ad hoc

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Högsta domstolen (Corte suprema svedese) nell’ambito di una controversia tra la Repubblica di Polonia e PL Holdings Sàrl. La questione attiene alla possibilità, per uno Stato membro, di concludere con un investitore di un altro Stato membro una convenzione di arbitrato ad hoc che consenta di proseguire un arbitrato fondato su una clausola compromissoria intra-UE nulla per contrasto con gli articoli 267 e 344 TFUE.

Fatti e procedimento principale

PL Holdings, società lussemburghese, aveva acquisito partecipazioni in due banche polacche; dopo la fusione delle banche, nel 2013, era divenuta titolare del 99% delle azioni della nuova banca. A seguito di misure della Commissione di vigilanza finanziaria polacca, che avevano sospeso i diritti di voto e disposto la vendita forzata dei titoli, la società aveva avviato un arbitrato dinanzi all’Istituto di arbitrato della SCC, invocando l’articolo 9 del TBI del 1987 tra Polonia, Belgio e Lussemburgo.

La Polonia aveva contestato la competenza del collegio arbitrale sin dall’inizio e, successivamente, aveva anche dedotto l’invalidità della clausola compromissoria perché contraria al diritto dell’Unione. Nonostante ciò, il collegio arbitrale si era dichiarato competente con lodo parziale del 28 giugno 2017 e aveva poi condannato la Polonia al risarcimento con lodo definitivo del 28 settembre 2017. La Repubblica di Polonia aveva quindi chiesto allo Svea hovrätt l’annullamento dei lodi; dopo il rigetto in primo grado, la controversia era giunta dinanzi allo Högsta domstolen.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 267 TFUE e 344 TFUE;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • il TBI del 19 maggio 1987, soprattutto l’articolo 9 sulla clausola compromissoria;
  • l’accordo sull’estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell’Unione europea, in particolare gli articoli 4 e 7;
  • la legge svedese sull’arbitrato, in particolare gli articoli 1, 2, 33 e 34;
  • il regolamento di arbitrato della SCC del 2010, articolo 2.

Questione pregiudiziale

Il giudice svedese chiedeva, in sostanza, se, una volta accertata la nullità della clausola arbitrale contenuta in un TBI intra-UE, sia possibile ritenere parimenti nulla o comunque incompatibile con il diritto dell’Unione una convenzione di arbitrato ad hoc conclusa successivamente tra lo Stato membro e l’investitore, quando lo Stato, partecipando al procedimento, avrebbe tacitamente rinunciato a eccepire il difetto di giurisdizione.

Ragionamento della Corte

La Corte chiarisce anzitutto che, secondo la premessa del giudice del rinvio, la clausola dell’articolo 9 del TBI è nulla perché pregiudica l’autonomia del diritto dell’Unione, la sua piena efficacia e la sua applicazione uniforme. La questione, quindi, riguarda se tale nullità possa essere aggirata attraverso un nuovo e separato consenso arbitrale desunto dal comportamento dello Stato membro nel procedimento.

La Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale accertare i fatti e verificare se vi sia stata realmente una manifestazione di volontà dello Stato membro di concludere una convenzione ad hoc. Tuttavia, anche presupponendo tale consenso, la Corte afferma che una simile soluzione sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione.

Il punto centrale è che consentire a uno Stato membro di sostituire una clausola compromissoria nulla, contenuta in un accordo internazionale tra Stati membri, con una convenzione ad hoc di identico contenuto, significherebbe eludere gli obblighi derivanti dai Trattati, in particolare:

  • il principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
  • l’autonomia del diritto dell’Unione;
  • il sistema di rinvio pregiudiziale dell’articolo 267 TFUE;
  • il divieto, sancito dall’articolo 344 TFUE, di sottrarre le controversie concernenti il diritto dell’Unione ai meccanismi giurisdizionali dell’Unione.

La Corte richiama la sentenza Achmea e osserva che una clausola arbitrale intra-UE che consenta a un collegio arbitrale di conoscere controversie relative all’interpretazione o applicazione del diritto dell’Unione è incompatibile con i Trattati. Inoltre, l’accordo di estinzione dei TBI conferma che tali clausole non possono fungere da base per procedimenti arbitrali dopo l’adesione dello Stato membro.

Secondo la Corte, la tesi di PL Holdings sarebbe problematica perché permetterebbe di mantenere gli effetti di un impegno statale viziato da nullità semplicemente attraverso un comportamento processuale, e ciò non è ammesso: la validità del titolo arbitrale non può dipendere dalla condotta delle parti quando l’invalidità deriva dal contrasto con il diritto dell’Unione. Gli Stati membri, al contrario, sono tenuti a contestare la validità della clausola compromissoria o della convenzione ad hoc davanti all’arbitro o al giudice competente.

Dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 267 TFUE e 344 TFUE ostano a una normativa nazionale che consenta a uno Stato membro di concludere con un investitore di un altro Stato membro una convenzione di arbitrato ad hoc che renda possibile la prosecuzione di un procedimento arbitrale avviato sulla base di una clausola compromissoria identica, contenuta in un accordo internazionale tra gli stessi Stati membri e nulla per contrasto con tali disposizioni.

Domanda di limitazione nel tempo degli effetti

La PL Holdings aveva chiesto di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. La Corte respinge la richiesta: il criterio interpretativo applicato discende direttamente dalla sentenza Achmea, i cui effetti non erano stati limitati nel tempo. Inoltre, la limitazione richiesta finirebbe in sostanza per limitare retroattivamente gli effetti di Achmea, cosa non consentita. La Corte osserva anche che la portata della pronuncia è circoscritta a convenzioni ad hoc concluse in circostanze analoghe a quelle del caso di specie.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • non è consentito “sanare” la nullità di una clausola arbitrale intra-UE mediante un nuovo accordo ad hoc di identico contenuto;
  • il consenso arbitrale non può essere desunto dal solo comportamento processuale dello Stato membro quando la competenza arbitrale deriva da una clausola nulla;
  • gli Stati membri devono attivarsi per contestare, nel procedimento arbitrale o davanti al giudice nazionale, la validità del titolo arbitrale incompatibile con il diritto dell’Unione;
  • la tutela dei diritti soggettivi invocati dagli investitori deve essere assicurata nel sistema giurisdizionale degli Stati membri, non attraverso un arbitrato che aggiri gli articoli 267 e 344 TFUE.

Come è indicizzato

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