Tribunale, Ordinanza T-329/20
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2021. — 4B Company Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un pendente (gioielleria) – Mantenimento del disegno o modello comunitario in forma modificata – Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interesse ad agire – Irricevibilità. — Causa T-329/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di 4B Company Srl per difetto di interesse ad agire. La ricorrente aveva già ottenuto, nel procedimento amministrativo, la nullità del disegno o modello comunitario nella parte in cui utilizzava il marchio PIANEGONDA; la commissione di ricorso aveva confermato tale esito, limitandosi a consentire il mantenimento del modello in forma modificata senza il marchio. Secondo il Tribunale, l’annullamento della decisione impugnata non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto per la ricorrente, che inoltre non poteva estendere il ricorso a profili diversi da quelli originariamente dedotti.
Irricevibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in una causa sul mantenimento in forma modificata di un disegno o modello comunitario registrato, dopo che la nullità richiesta dal titolare del marchio anteriore era già stata accolta.
La questione giuridica
Se il titolare di un marchio anteriore che ha ottenuto, nel procedimento amministrativo, la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario nella misura in cui utilizzava il marchio stesso, mantenga un interesse ad agire per impugnare la decisione della commissione di ricorso che, pur confermando tale nullità parziale, ha accolto anche la richiesta del titolare del disegno o modello di mantenerlo in forma modificata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002; e se, nel ricorso, possa essere dedotta una censura relativa alla mancanza di novità o di carattere individuale del modello modificato.
Principio di diritto
Il ricorso è irricevibile quando il ricorrente, titolare del marchio anteriore che aveva chiesto la nullità del disegno o modello ex articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, ha già ottenuto la declaratoria di nullità del modello nella misura in cui utilizzava il marchio: l’eventuale annullamento della decisione della commissione di ricorso non gli procurerebbe alcun beneficio giuridico. Inoltre, egli non può contestare con quel ricorso la domanda autonoma del titolare del modello di mantenerlo in forma modificata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, né trasformare il giudizio in una censura sulla novità o sul carattere individuale del modello, che richiederebbe una diversa domanda di nullità.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (CE) n. 2245/2002
- Articolo 25, paragrafi 1, lettera e), 3 e 6, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 48 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 2245/2002
Irricevibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in una causa su un disegno o modello comunitario
L’ordinanza riguarda un ricorso proposto avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante un pendente. Il Tribunale, Seconda Sezione, ha dichiarato il ricorso irricevibile perché la ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale all’annullamento della decisione impugnata.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La controversia traeva origine da un disegno o modello comunitario registrato nel 2003 per un pendente di gioielleria, successivamente ceduto all’interveniente Deenz Holding Ltd. Nel 2017 4B Company Srl, titolare del marchio denominativo dell’Unione europea PIANEGONDA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, fondandola sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, cioè sull’uso nel modello di un segno distintivo anteriore.
Il titolare del modello ha quindi chiesto, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 18 del regolamento n. 2245/2002, il mantenimento del modello in forma modificata, eliminando l’incisione della parola PIANEGONDA. La divisione di annullamento ha respinto tale richiesta e ha dichiarato la nullità integrale del modello. In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso ha invece annullato la decisione della divisione, ha dichiarato nullo il modello solo nei limiti dell’uso del marchio PIANEGONDA e ha accolto la richiesta di mantenimento in forma modificata.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama il sistema del regolamento n. 6/2002, fondato sul principio della registrazione senza esame sostanziale preventivo generalizzato, purché siano rispettati i requisiti formali. In particolare, vengono in rilievo:
- l’articolo 4, paragrafo 1, che subordina la protezione alla novità e al carattere individuale;
- gli articoli 5 e 6, che definiscono tali requisiti;
- l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), che consente la nullità quando un disegno o modello successivo utilizza un segno distintivo anteriore protetto;
- l’articolo 25, paragrafo 3, che riserva tale motivo di nullità al titolare del segno anteriore;
- l’articolo 25, paragrafo 6, che consente il mantenimento in forma modificata del modello dichiarato nullo in alcuni casi, a condizione che l’identità del modello sia preservata;
- l’articolo 52, che disciplina la domanda di nullità;
- l’articolo 18 del regolamento n. 2245/2002, relativo all’iscrizione e pubblicazione del modello mantenuto in forma modificata.
Ragionamento del Tribunale sul sistema del regolamento n. 6/2002
Il Tribunale ricostruisce il sistema del regolamento n. 6/2002 evidenziando che la registrazione dei disegni o modelli comunitari avviene in via tendenzialmente automatica, se la domanda soddisfa i requisiti formali. La nullità è quindi lo strumento attraverso cui può essere rimossa una registrazione che non avrebbe dovuto produrre effetti, e l’articolo 25, paragrafo 6, introduce una modulazione della sanzione: il modello può essere mantenuto in forma modificata, eliminando l’elemento viziato, quando ciò sia compatibile con le condizioni di protezione e con la conservazione dell’identità del modello.
Secondo il Tribunale, questa disposizione tutela sia il titolare del modello sia, nel caso di nullità per uso di un segno distintivo anteriore, anche il titolare del segno anteriore, perché consente una soluzione proporzionata rispetto alla nullità totale.
Assenza di interesse ad agire della ricorrente
Applicando il principio generale secondo cui il ricorso di annullamento è ricevibile solo se l’annullamento dell’atto impugnato può procurare un beneficio alla parte ricorrente, il Tribunale osserva che la domanda iniziale della 4B Company era stata pienamente accolta anche dalla commissione di ricorso nella parte relativa alla nullità del modello per uso del marchio PIANEGONDA.
La parte della decisione che aveva accolto la richiesta di mantenimento in forma modificata non era una decisione resa su una domanda della ricorrente, bensì sulla distinta domanda del titolare del modello. Di conseguenza, la ricorrente non poteva impugnare quella parte della decisione, poiché ciò significherebbe interferire con un segmento del procedimento che non era stato attivato da lei.
Il Tribunale aggiunge che, nel ricorso, la ricorrente tentava anche di dedurre la violazione dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e di sostenere che il modello modificato non sarebbe nuovo o privo di carattere individuale. Tuttavia, tali censure esulavano dall’oggetto della domanda originaria, che era fondata esclusivamente sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera e). Per contestare la validità del modello sotto il profilo della novità o del carattere individuale sarebbe stata necessaria una diversa domanda di nullità, proposta ai sensi dell’articolo 52 e fondata sugli articoli 4, 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale conclude che il ricorso non poteva procurare alcun beneficio alla ricorrente e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la 4B Company Srl è stata condannata alle spese, su richiesta dell’EUIPO e dell’interveniente.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che l’interesse ad agire è una condizione di ricevibilità autonoma e deve essere valutato d’ufficio. Inoltre, chiarisce che, nel sistema del disegno o modello comunitario, il titolare di un segno anteriore che abbia ottenuto la nullità del modello nei limiti dell’uso del proprio segno non può impugnare la decisione solo perché la stessa consente il mantenimento in forma modificata del modello su richiesta del titolare del disegno o modello. La censura sulla novità o sul carattere individuale del modello modificato richiede un diverso e specifico motivo di nullità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 25 ott 2021Tribunale, Ordinanza T-297/21
- Sentenza · 26 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-428/21
- Sentenza · 26 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-109/20
- Sentenza · 27 ott 2021Tribunale, Sentenza T-356/20
- Sentenza · 22 ott 2021Tribunale, Ordinanza T-22/21
- Sentenza · 28 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-357/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →