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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-428/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2021. — HM contro Openbaar Ministerie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso a una consegna successiva della persona interessata a un altro Stato membro – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto della persona interessata di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Modalità. — Causa C-428/21 PPU

Giurisprudenza europea62021CJ0428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo non disciplina espressamente il diritto di essere ascoltati in sede di richiesta di assenso ex articoli 27 e 28, ma tale diritto discende dall’articolo 47 della Carta. Ne segue che la persona consegnata deve poter far valere le proprie osservazioni davanti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, anche tramite un’audizione nello Stato membro emittente. Restano però necessari il rispetto della celerità del sistema del MAE e la disponibilità, per l’autorità di esecuzione, di informazioni sufficienti per decidere correttamente.

Mandato d’arresto europeo: diritto della persona consegnata a essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando è chiesto l’assenso per estendere l’azione penale a nuovi reati o per una consegna successiva a un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di una richiesta di assenso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, oppure dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, la persona già consegnata debba poter esercitare il diritto di essere ascoltata dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, e in che modo tale diritto debba essere concretamente garantito, alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

Una persona già consegnata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha diritto a essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima è chiamata a decidere su una richiesta di assenso per l’estensione dell’azione penale a reati diversi o per una consegna successiva a un altro Stato membro; l’audizione può svolgersi nello Stato membro emittente, purché il diritto sia esercitato in modo utile ed effettivo. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve comunque disporre di elementi sufficienti, in particolare sulla posizione dell’interessato, per decidere con piena cognizione di causa e può chiedere urgentemente informazioni complementari all’autorità emittente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articoli 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 della decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d'arresto europeo: diritto di essere ascoltati in caso di richiesta di assenso

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale d’urgenza dal rechtbank Amsterdam, riguarda due cause riunite relative all’esecuzione di mandati d’arresto europei e alla successiva richiesta di assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. La Corte interpreta gli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584/GAI alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑428/21 PPU, HM era stato consegnato dai Paesi Bassi all’Ungheria per un procedimento per riciclaggio di proventi di reato. Successivamente, un’autorità giudiziaria ungherese ha chiesto l’assenso del giudice olandese per sottoporre HM a procedimento penale per ulteriori fatti anteriori alla consegna, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4.

Nella causa C‑429/21 PPU, TZ era stato consegnato dai Paesi Bassi al Belgio per fatti qualificati come furti organizzati o con uso di armi. Un’autorità giudiziaria belga ha poi chiesto l’assenso del giudice olandese per una consegna successiva alla Germania, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3.

In entrambe le cause il giudice del rinvio osservava che gli interessati erano detenuti nello Stato membro emittente e non erano stati convocati né rappresentati davanti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando questa era chiamata a decidere sulla richiesta di assenso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se la persona consegnata abbia diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando è chiesto l’assenso ex articoli 27 o 28 della decisione quadro;
  • se tale diritto debba essere esercitato nello Stato membro emittente oppure nello Stato membro che ha eseguito il precedente MAE;
  • con quali modalità l’audizione debba essere assicurata.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584;
  • l’articolo 1, che fonda il sistema sul riconoscimento reciproco;
  • gli articoli 11, 13, 14, 15 e 19, che disciplinano i diritti del ricercato nella fase di consegna;
  • l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, relativo all’assenso per l’esercizio dell’azione penale per reati diversi;
  • l’articolo 28, paragrafo 3, relativo all’assenso per una consegna successiva;
  • l’articolo 47 della Carta, relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il sistema del mandato d’arresto europeo si fonda sulla fiducia reciproca e sul principio di riconoscimento reciproco, per cui il rifiuto di esecuzione è eccezionale e va interpretato restrittivamente. Gli articoli 27 e 28 costituiscono eccezioni al principio della specialità e non possono essere interpretati in modo da compromettere l’efficacia del sistema.

La decisione quadro non prevede una disciplina espressa del diritto di essere ascoltati nella fase della richiesta di assenso. Tuttavia, poiché l’articolo 1, paragrafo 3, e il considerando 12 impongono il rispetto dei diritti fondamentali, la Corte ricava dall’articolo 47 della Carta che la persona interessata deve poter far valere il proprio punto di vista.

La Corte sottolinea che la decisione di concedere l’assenso è distinta dalla decisione iniziale di esecuzione del MAE, ma produce effetti autonomi e potenzialmente lesivi della libertà personale, perché può consentire un ulteriore procedimento penale o una nuova privazione della libertà. Per questo motivo, l’interessato deve beneficiare del diritto di essere ascoltato.

Quanto all’autorità competente ad ascoltarlo, la Corte rileva che la decisione finale sull’assenso spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Di conseguenza, è davanti a quest’ultima che la persona deve poter esercitare il diritto di essere ascoltata. Tuttavia, nulla osta a che l’audizione avvenga nello Stato membro emittente, purché siano le autorità di quest’ultimo a garantire che la persona possa esprimersi utilmente ed efficacemente, senza necessità della partecipazione diretta dell’autorità di esecuzione.

Sul piano delle modalità, la Corte afferma che, in assenza di regole dell’Unione, gli Stati membri conservano la loro autonomia procedurale, ma le norme interne non devono frustrarne la funzione né compromettere la tutela di cui all’articolo 47 della Carta. È quindi possibile fare affidamento su un accordo pratico tra autorità giudiziarie emittente ed esecuzione. Se l’autorità di esecuzione ritiene di non avere elementi sufficienti, può chiedere urgentemente informazioni complementari sulla posizione dell’interessato, in analogia con l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che la persona consegnata ha diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando questa è investita di una richiesta di assenso. Tale audizione può svolgersi nello Stato membro emittente, senza partecipazione diretta dell’autorità di esecuzione, purché il diritto sia esercitato in modo utile ed effettivo. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve comunque disporre di informazioni sufficienti per decidere con piena cognizione di causa e, se necessario, può chiedere ulteriori informazioni.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, nelle procedure di specialità e di consegna successiva:

  • il diritto di essere ascoltati non si esaurisce nella fase iniziale del MAE;
  • l’audizione può essere organizzata in modo flessibile tra Stati membri;
  • l’effettività della difesa e la rapidità del sistema devono essere bilanciate;
  • l’autorità giudiziaria dell’esecuzione resta il decisore finale sulla richiesta di assenso.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaleprincipio di specialitàdiritto di difesatutela giurisdizionale effettiva

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