Tribunale, Ordinanza T-297/21
Order of the President of the General Court of 25 October 2021. — Troy Chemical Company BV and Troy Corp. v European Commission. — Interim measures – Biocidal products – Implementing Regulation (EU) 2021/348 – Approval of carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 7 (film preservatives) and 10 (masonry preservatives) – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-297/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie proposta da due imprese del settore biocidi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 sull’approvazione del carbendazim. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancanza del requisito dell’urgenza: i danni allegati non sono stati dimostrati in modo sufficientemente preciso, né risulta provato un pregiudizio grave e irreparabile. Il Tribunale non esamina quindi il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.
Domanda di misure provvisorie volta a sospendere l’operatività del regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 sull’approvazione del carbendazim come sostanza attiva nei biocidi: rigetto per difetto di urgenza
La questione giuridica
Se, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, dovesse essere sospesa l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 in ragione di un preteso pregiudizio grave e irreparabile derivante per le ricorrenti dall’approvazione del carbendazim con condizioni e restrizioni d’uso; in particolare, se i danni finanziari allegati, la perdita di quote di mercato, il possibile effetto domino nei mercati extra-UE e l’impossibilità di un ristoro adeguato con l’azione risarcitoria integrassero il requisito dell’urgenza.
Principio di diritto
La domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione deve essere respinta se il richiedente non dimostra, con elementi specifici e attendibili, un danno grave e irreparabile che non possa attendere l’esito del giudizio principale; nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha ritenuto che le ricorrenti non avessero provato né la compromissione della loro viabilità finanziaria né un pregiudizio irreparabile derivante dalla perdita di mercato o dagli asseriti effetti sui mercati extra-UE, anche alla luce del carattere regolato del settore e del periodo transitorio previsto dal regolamento impugnato.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256(1) TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 157(2) del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348
- Regolamento (CE) n. 2032/2003
- Direttiva 98/8/CE
- Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
Sospensione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 sull’approvazione del carbendazim
Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea decide su una domanda di misure provvisorie proposta da operatori del settore dei biocidi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/348, che approva il carbendazim come sostanza attiva per i biocidi di tipo 7 e 10, con specifiche condizioni d’uso. La controversia riguarda la tutela cautelare nell’ambito di un ricorso principale di annullamento ancora pendente.
Parti e contesto fattuale
Le ricorrenti sono Troy Chemical Company BV, società di diritto olandese che immette sul mercato dell’Unione prodotti biocidi, in particolare conservanti per pellicole e per muratura contenenti carbendazim, e Troy Corp., società statunitense. La convenuta è la Commissione europea.
La domanda cautelare mira a:
- sospendere immediatamente l’operatività del regolamento impugnato in attesa della decisione sulla domanda cautelare;
- sospenderne l’operatività fino alla decisione sul ricorso principale;
- ottenere eventuali altre misure provvisorie ritenute opportune dal Tribunale.
Normativa rilevante e quadro regolatorio
Il Presidente richiama il regime generale delle misure provvisorie previsto dagli articoli 278 e 279 TFUE, in combinato con l’articolo 256(1) TFUE e con l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Ricorda inoltre che, per principio, i ricorsi non hanno effetto sospensivo e che la sospensione di un atto dell’Unione costituisce rimedio eccezionale.
Nel merito del contesto sostanziale vengono richiamati:
- la direttiva 98/8/CE;
- il regolamento (CE) n. 2032/2003;
- il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014;
- il regolamento (UE) n. 528/2012;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- il regolamento (CE) n. 1272/2008;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/348.
Fatti amministrativi rilevanti
La sostanza carbendazim, qualificata come fungicida sistemico, era già stata inserita nel programma di revisione delle sostanze attive esistenti. Il fascicolo evidenzia che:
- l’autorità competente di valutazione era la Repubblica federale di Germania;
- nel 2018 la relazione di valutazione riveduta aveva espresso preoccupazioni per gli effetti ambientali in caso di uso esterno di vernici e intonaci;
- nel 2019 il comitato sui biocidi dell’ECHA aveva adottato i pareri, ritenendo in linea di principio soddisfatti i requisiti per l’approvazione, ma segnalando rischi ambientali inaccettabili per gli usi all’aperto;
- nel corso dei lavori preparatori, la Commissione aveva annunciato l’intenzione di inserire restrizioni d’uso nella futura versione del regolamento;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 è stato poi adottato con approvazione della sostanza subordinata a specifiche condizioni.
Questioni sottoposte al Tribunale
La questione centrale era se le ricorrenti avessero dimostrato l’urgenza necessaria per ottenere la sospensione del regolamento, vale a dire la prova che l’esecuzione immediata dell’atto avrebbe causato loro un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.
Le ricorrenti deducevano, in sostanza:
- un grave danno economico e finanziario;
- l’effetto domino sui mercati extra-UE, dove autorità di paesi terzi avrebbero potuto adottare restrizioni analoghe;
- il carattere improvviso e imprevedibile dell’inserimento delle restrizioni durante i lavori preparatori;
- l’impossibilità di recuperare le quote di mercato perdute;
- l’inadeguatezza dell’azione risarcitoria ex articoli 268 e 340 TFUE.
Ragionamento del Presidente del Tribunale sull’urgenza
Il Presidente esamina anzitutto l’urgenza, ritenendola la condizione da verificare in via prioritaria.
1. Principi generali applicati
Viene ribadito che la misura cautelare può essere concessa solo se il richiedente dimostra, in modo cumulativo, il fumus boni iuris e l’urgenza, oltre al bilanciamento degli interessi quando necessario. L’urgenza richiede la prova di un danno serio e irreparabile che non consenta di attendere l’esito del giudizio principale.
2. Danno finanziario allegato
Per il pregiudizio economico, il Tribunale ricorda la giurisprudenza costante secondo cui la gravità del danno finanziario va valutata in relazione alla dimensione dell’impresa, al suo fatturato e al gruppo di appartenenza, con necessità di documentazione dettagliata e affidabile.
Nel caso concreto, il Presidente osserva che:
- le ricorrenti non sostengono che la loro esistenza economica sia minacciata;
- i dati prodotti non consentono di valutare in modo accurato l’effettivo impatto finanziario del regolamento;
- mancano elementi sufficienti sulla situazione economica complessiva del gruppo controllante;
- la prova fornita non è abbastanza affidabile per dimostrare con certezza la portata delle perdite asserite.
Conclude quindi che non è provato un rischio per la viabilità finanziaria delle ricorrenti.
3. Effetto domino nei mercati extra-UE
Quanto all’asserito impatto sui mercati di paesi terzi, il Tribunale ricorda che la riduzione delle vendite in paesi non UE dovuta all’eventuale adozione di decisioni analoghe da parte di autorità estere non può, di regola, essere imputata direttamente all’atto dell’Unione. Inoltre, le ricorrenti non dimostrano che la sospensione del regolamento impedirebbe davvero tali misure straniere. Ne consegue che tale effetto domino non integra un danno speciale e sufficiente ai fini dell’urgenza.
4. Carattere imprevedibile delle restrizioni
Il Presidente respinge anche l’argomento secondo cui le restrizioni introdotte nel testo finale sarebbero state improvvise e imprevedibili. Sottolinea che le ricorrenti operano in un settore altamente regolamentato e che la situazione procedurale, i pareri dell’autorità di valutazione e dell’ECHA, nonché le discussioni in seno ai comitati competenti, avevano già fatto emergere il rischio di restrizioni.
Inoltre:
- il carbendazim era soggetto a classificazione armonizzata come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- la prima ricorrente seguiva da vicino i lavori preparatori e poteva quindi prevedere che l’approvazione non sarebbe stata necessariamente incondizionata;
- le ricorrenti avrebbero dovuto adottare per tempo misure di diversificazione e di mitigazione del rischio.
5. Perdita di quote di mercato
Quanto alla perdita di quota di mercato, il Tribunale rileva che le ricorrenti non quantificano in modo sufficientemente preciso la riduzione attesa né distinguono chiaramente tra usi interni e usi esterni dei prodotti interessati. Non è inoltre dimostrato che un’eventuale annullamento del regolamento non consentirebbe di recuperare il mercato per ragioni strutturali o giuridiche. Il fatto che il regolamento preveda un regime con data di approvazione differita e termini per l’adeguamento nazionale mostra, secondo il Presidente, che la situazione delle ricorrenti non muta immediatamente.
6. Inadeguatezza dell’azione risarcitoria
Infine, il Presidente respinge l’argomento secondo cui i danni non sarebbero compensabili mediante un’azione ex articoli 268 e 340 TFUE. Le ricorrenti non dimostrano che il pregiudizio, per sua natura e modalità di manifestazione, non possa essere sufficientemente identificato e quantificato. Non provano neppure che il risarcimento monetario sarebbe incapace di garantire una restitutio in integrum.
Decisione e dispositivo
Poiché l’urgenza non è dimostrata, la domanda di misure provvisorie viene respinta senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158(5) del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia di misure provvisorie contro atti dell’Unione nel settore fortemente regolamentato dei biocidi, il richiedente deve fornire elementi specifici, completi e affidabili idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile. La mera allegazione di perdite economiche, di possibili effetti indiretti su mercati extra-UE o di una perdita di quote di mercato non basta, soprattutto quando il contesto procedurale consentiva di prevedere il rischio di restrizioni e quando il regolamento impugnato prevede termini transitori che escludono un impatto immediato.
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