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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27615/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Borella era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (rifiuto di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici dopo avere guidato in stato compatibile con l'assunzione di stupefacenti). Ha impugnato per cassazione denunciando: 1) omissione di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo assenza di elemento di pericolosità e mancata prova dello stato di alterazione; 2) rifiuto delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante comportamento collaborativo rilevato dalla polizia locale e precedente decreto penale che le aveva concesse; 3) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., per effetto di una precedente iscrizione sul casellario che il ricorrente riteneva erroneamente non dovuta in base al DPR n. 313/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in parte, la riproposizione in cassazione degli stessi motivi già valutati in appello senza confronto critico con la motivazione del giudice del merito. In punto di merito, ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego della non punibilità per particolare tenuità: la condotta di guida e lo stato di agitazione apparente mostravano una pericolosità incompatibile con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p. Ha altresì ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche, giustificata dalla pregressa condanna per detenzione di stupefacenti e dall'irrilevanza del decreto penale revocato. Infine ha confermato il diniego della non menzione, sia perché risultava una precedente condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (non assoggettata all'esclusione dal casellario invocata dal ricorrente), sia perché la valutazione sulla pericolosità del comportamento incide anche sulla concessione dei benefici. Condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8

    Il reato contestato è il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni biologici dopo aver guidato in condizioni che facevano ritenere l'assunzione di stupefacenti

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; condotte valutate come pericolose per la sicurezza escludono la tenuità

  • codice penale, art. 133, primo comma

    Criteri da considerare per giudicare la tenuità del fatto e per l'applicazione delle attenuanti/gli altri benefici: modo di esecuzione, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo

  • codice penale, art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono motivazione positiva quando concesse; il giudice non è tenuto a motivare analiticamente quando le esclude, purché la motivazione sia congrua

  • codice penale, art. 175

    Il beneficio della non menzione può essere escluso in presenza di precedenti utili per la valutazione della pericolosità sociale e secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Riferimento alla precedente condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; tale precedente è stato ritenuto rilevante ai fini della valutazione della pericolosità

  • codice di procedura penale, art. 445

    Richiamato nella discussione sull'estinzione degli effetti e sulla non riportabilità nel casellario; la Corte osserva che gli effetti penali estinti ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non comprendono la valutazione della pericolosità sociale

  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    art. 24 comma 1 lett. e), art. 25 comma 1 lett. e), art. 27 comma 2 lett. d) citati dal ricorrente

    Normativa sul casellario giudiziale invocata dal ricorrente per escludere l'iscrizione; la Corte ha invece rilevato che la precedente pronuncia era ex art. 444 c.p.p. e non assoggettata all'eccezione prospettata

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; condotte che comportano concreto pericolo per la sicurezza pubblica (es. guida in stato di alterazione, manovre pericolose) di norma escludono la particolare tenuità.
  • Il giudice che concede le attenuanti generiche deve motivare in positivo gli elementi che giustificano la concessione; se le esclude non è tenuto a una motivazione analitica ma la decisione deve comunque risultare congrua e non manifestamente illogica.
  • Precedenti penali o sentenze pregresse, anche se emesse con procedure diverse (es. decreto penale ex art. 444 c.p.p.), possono rilevare ai fini della valutazione della pericolosità sociale e influenzare il diniego di benefici come la non menzione o la sospensione condizionale.
  • L'estinzione del reato o la revoca di provvedimenti precedenti non cancellano automaticamente le valutazioni sulla pericolosità sociale che sono state svolte e che possono giustificare il diniego di benefici.
  • In cassazione è inammissibile riproporre semplicemente i motivi già dedotti in appello senza affrontare in modo critico la motivazione del giudice del merito; il ricorso deve confrontarsi con le ragioni che hanno determinato il rigetto in secondo grado.

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