Cassazione Penale, Sentenza n. 32786/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto il trattenimento di una missiva in arrivo presso la Casa di Reclusione Milano Opera perché contenente un riferimento allusivo a "certi amici". Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 18-ter ord. pen. e difetto di motivazione, sostenendo che gli era stata comunicata solo la parte dispositiva del provvedimento e non anche la motivazione, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la comunicazione della sola parte dispositiva non invalida il provvedimento quando sia garantita la possibilità di ottenere copia integrale e proporre reclamo ai sensi dell'art. 18-ter; nel caso concreto il detenuto ha poi avuto copia integrale e non ha dimostrato un effettivo impedimento all'esercizio del diritto di difesa. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Contestualizza la detenzione del ricorrente sotto il regime di sospensione dei diritti; il provvedimento di trattenimento del plico è stato adottato nei confronti di un detenuto sottoposto a tale regime
art. 18-ter ord. pen.
Disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e la disponibilità del provvedimento; la Corte ha interpretato che non è necessaria la notifica integrale immediata se è comunicata l'adozione del provvedimento e resta la possibilità di ottenere copia per proporre reclamo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese per ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende
Sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, GUARINO, Rv. 278978
Giurisprudenza di legittimità richiamata secondo cui non è necessaria la notifica integrale dell'atto se è comunicata l'adozione del provvedimento e viene data la possibilità di chiedere copia ai fini del reclamo
Massime di principio
- Il trattenimento di corrispondenza in arrivo può essere disposto per ragioni di sicurezza anche se al detenuto inizialmente è comunicata solo la parte dispositiva del provvedimento, purché gli sia garantita la possibilità di ottenere la copia integrale e proporre reclamo.
- La comunicazione della sola parte dispositiva non costituisce, di per sé, vizio che comporti l'annullamento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla mancata conoscenza delle ragioni.
- Se il detenuto ottiene successivamente copia integrale del provvedimento, potrà contestarne il merito; l'assenza di motivazione nella prima comunicazione non è sufficiente a rendere automatico il successo del reclamo in cassazione.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanna alle spese e con il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano la colpa.
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore richieda tempestivamente copia del provvedimento e documenti comprovanti le ragioni del trattenimento, e che evidenzi eventuale pregiudizio concreto al diritto di difesa per ottenere annullamento o restituzione della corrispondenza.
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