Sentenza n. 145/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2024, notificata in data 21.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 17 luglio 2024 e notificata al Ministero il 21 ottobre 2024. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero e chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il giudicato si era formato prima della proposizione del ricorso, la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, già accertato dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati nel rito camerale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo prima della proposizione del ricorso, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando dagli atti risulti l'inesecuzione di un giudicato che impone all'amministrazione il riconoscimento e l'erogazione di una somma o di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari.
- In caso di eventuale ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell'interessato e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese processuali seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente, anche quando la controversia presenti carattere seriale e ridotta complessità.
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