Sentenza n. 1724/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di annullamento della carriera accademica e del titolo di specializzazione sul sostegno, nonché decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva superato la selezione e frequentato il IX ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, conseguendo il titolo nel giugno 2025 e venendo successivamente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze. A seguito di una segnalazione di un istituto scolastico, l’Università di Messina accertava che, al momento della partecipazione alla selezione, la ricorrente non possedeva il titolo di studio completo dei crediti formativi universitari richiesti per l’accesso alle classi di concorso rilevanti. L’Ateneo adottava quindi un decreto, qualificato come annullamento, con cui disponeva la caducazione della carriera e del titolo; l’Ufficio scolastico disponeva conseguentemente l’esclusione dalle graduatorie. La ricorrente deduceva: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per inosservanza del termine di dodici mesi, difetto di motivazione sull’interesse pubblico e mancata comparazione con l’affidamento; violazione del principio di consolidamento del titolo previsto dall’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005; violazione delle garanzie partecipative e omesso esame delle controdeduzioni; errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento e sproporzione, sostenendo di avere conseguito successivamente i CFU mancanti; contrasto con la programmazione ministeriale sul fabbisogno di docenti di sostegno e violazione dei principi di buon andamento e tutela degli alunni con disabilità; illegittimità derivata del provvedimento di esclusione dalle graduatorie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, limitatamente all’impugnazione dell’esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, ritenendo che le controversie sulla gestione, formazione e aggiornamento delle GPS, quando non investano direttamente l’atto generale o regolamentare che disciplina l’accesso, appartengano alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo e di atti adottati dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato. La domanda relativa al decreto rettorale è stata invece esaminata e respinta. Il giudice ha qualificato il potere esercitato dall’Università, nonostante il nomen iuris di annullamento, come potere di verifica dei requisiti e di decadenza accertativa previsto dal bando, esercitabile anche successivamente e non soggetto ai termini e alle condizioni dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Tale potere è doveroso e vincolato una volta accertata l’assenza del requisito, non ha natura sanzionatoria e non richiede la valutazione dell’elemento psicologico o la comparazione con un affidamento del privato, che non può essere tutelato quando mira a conservare una posizione conseguita in assenza dei requisiti prescritti. Il principio di consolidamento dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005 non è stato ritenuto applicabile, poiché presuppone che il candidato fosse in possesso dei titoli per partecipare alla procedura. Il conseguimento successivo dei CFU mancanti non sana l’assenza del requisito al termine di presentazione della domanda, in applicazione della regola secondo cui i titoli di accesso alle procedure selettive devono essere posseduti entro tale termine. Sono state respinte anche le censure di eccesso di potere, difetto di istruttoria, sproporzione e contraddittorietà con la programmazione ministeriale, poiché l’attività dell’Ateneo era vincolata e la programmazione sul fabbisogno dei docenti non poteva legittimare il mantenimento di un titolo conseguito senza i requisiti di accesso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa al difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Il giudice ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
È stato richiamato per qualificare gli atti di gestione delle graduatorie, adottati dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, come incidenti su diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica quando l’amministrazione esercita il distinto potere di verifica dei requisiti e di decadenza accertativa previsto dal bando.
art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005
“conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”
Il consolidamento del titolo opera solo a favore dei candidati che possedevano i titoli necessari per partecipare alla procedura; non si applica a chi era originariamente privo del requisito di accesso.
art. 2 del bando di ammissione al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno
“L’Ateneo può adottare, in ogni caso e in qualsiasi momento, anche successivo, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione richiesti”
La clausola attribuisce all’Ateneo un potere successivo di verifica, esclusione o decadenza, distinto dall’autotutela decisoria e non soggetto a un termine decadenziale specifico.
Massime di principio
- Quando il bando attribuisce all’amministrazione il potere di verificare anche successivamente il possesso dei requisiti di ammissione e di adottare provvedimenti di esclusione o decadenza, l’esercizio di tale potere costituisce attività di controllo e decadenza accertativa, non annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La decadenza accertativa per mancanza originaria dei requisiti di accesso è un potere doveroso e vincolato: una volta verificata l’assenza del requisito, l’amministrazione non deve dimostrare un interesse pubblico ulteriore né effettuare una comparazione con l’affidamento del destinatario.
- Non è tutelabile l’affidamento del privato alla conservazione di una posizione di vantaggio conseguita in assenza dei requisiti prescritti, poiché tale posizione è contra legem e può essere rimossa mediante il potere di verifica previsto dal bando.
- Il principio di consolidamento del titolo previsto dall’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005 presuppone il possesso, al momento della partecipazione, dei titoli necessari per accedere alla procedura; non opera quando il candidato era originariamente privo del requisito di ammissione.
- Nelle procedure selettive, i titoli e i requisiti di accesso devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda; il conseguimento successivo di crediti o titoli mancanti non sana l’originaria carenza e non legittima il mantenimento del risultato conseguito.
- Le controversie relative alla gestione e all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, quando non contestano direttamente l’atto generale o regolamentare che disciplina l’accesso, appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché riguardano diritti soggettivi e atti adottati dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
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