Cassazione Civile, Ordinanza n. 13202/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative (cd. società di comodo) presentata da una società per l’anno d’imposta 2008. La società aveva dedotto un impedimento oggettivo allo svolgimento dell’attività e al conseguimento dei ricavi minimi, rappresentato dal sequestro penale, intervenuto nel 2008, del complesso immobiliare costituente il bene strumentale necessario all’esercizio dell’attività alberghiera e turistica; il dissequestro sarebbe avvenuto solo nel 2013, con successiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria nel 2014. Il rigetto dell’interpello era stato impugnato davanti al giudice tributario, che aveva accolto il ricorso della società; l’appello dell’Ufficio era stato respinto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 6 d.lgs. 156/2015, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’interpello; 2) violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., per omesso esame delle censure d’appello; 3) violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 2697 c.c., per asserita motivazione apparente e per errata allocazione dell’onere della prova, che sarebbe dovuto gravare sulla contribuente quanto alla prova documentale dei presupposti per la disapplicazione della disciplina antielusiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina sull’inimpugnabilità delle risposte agli interpelli, introdotta dall’art. 6 d.lgs. 156/2015, opera solo per il futuro e non si applica a una controversia instaurata prima del 1 gennaio 2016; inoltre, ha ribadito che il diniego di interpello disapplicativo è comunque impugnabile quando rende nota al contribuente una pretesa tributaria definita. Ha ritenuto assorbita la censura collegata all’inammissibilità del ricorso introduttivo e infondati il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica e per relationem, è stata reputata sufficiente perché la CTR ha consapevolmente fatto proprie le ragioni della CTP e ha dato conto del fatto che l’appello dell’Ufficio reiterava le medesime deduzioni già disattese in primo grado. Quanto all’onere della prova, la Corte ha affermato che, in materia di società di comodo, la disapplicazione è giustificata da situazioni oggettive non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore che rendano impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi; il sequestro preventivo del compendio immobiliare, bene necessario all’attività, integra un fatto obiettivo idoneo a superare la presunzione di non operatività. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato l’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 30, comma 4-bis, l. 23 dicembre 1994, n. 724
consente la presentazione dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative in presenza di situazioni oggettive che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi; la presunzione di non operatività è superabile con prova contraria di un impedimento oggettivo.
art. 35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
ha introdotto la disciplina dell’interpello disapplicativo nel sistema delle società di comodo, sostituendo la precedente previsione contenuta nell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come precedente disciplina poi sostituita dalla normativa sulle società non operative.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non impedisce, per il regime applicabile ratione temporis, l’impugnazione del diniego di disapplicazione; il provvedimento negativo può essere oggetto di tutela giurisdizionale perché esprime una pretesa tributaria definita.
art. 6 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
la non impugnabilità delle risposte agli interpelli opera solo dal 1 gennaio 2016 e non ha efficacia interpretativa retroattiva.
art. 112 c.p.c.
la censura di omesso esame delle doglianze d’appello è stata ritenuta infondata, poiché la CTR ha deciso sulla base delle questioni devolute.
art. 277 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 112 c.p.c., senza che la Corte ravvisasse omissioni decisorie.
art. 111 Cost.
la motivazione apparente sussiste solo se manca un percorso logico-argomentativo idoneo al controllo; nella specie tale vizio è stato escluso.
art. 132 c.p.c.
la motivazione per relationem è legittima se consente, attraverso le due sentenze, di ricostruire un percorso argomentativo chiaro e controllabile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il requisito motivazionale della sentenza tributaria è rispettato anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, ove sia comprensibile la ratio della conferma.
art. 2697 c.c.
l’onere di dimostrare la situazione oggettiva che giustifica la disapplicazione è valutato in relazione alla natura antielusiva della disciplina; il giudice di merito ha correttamente ritenuto assolto tale onere sulla base del sequestro del bene strumentale.
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare l’interesse ad agire del contribuente avverso il diniego di interpello disapplicativo.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione della disciplina delle società non operative è impugnabile quando, per il regime temporale applicabile, esso comunichi al contribuente una pretesa fiscale attuale e definita; la disciplina di inimpugnabilità degli interpelli introdotta dal d.lgs. 156/2015 non si applica retroattivamente.
- In materia di società di comodo, la disapplicazione presuppone la prova di una situazione oggettiva, estranea alla volontà dell’imprenditore, che renda impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi; il sequestro preventivo del bene strumentale necessario all’attività può integrare tale situazione.
- L’onere probatorio sulla causa oggettiva addotta a fondamento della disapplicazione va letto in funzione della natura antielusiva, non punitiva, della disciplina: ciò che rileva è la dimostrazione di un impedimento reale e non voluto, idoneo a superare la presunzione legale di non operatività.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello mostra di aver esaminato i motivi di gravame e il rinvio alla sentenza di primo grado consente di ricostruire un percorso logico-giuridico chiaro, controllabile e non meramente adesivo.
- La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo sviluppo argomentativo idoneo al controllo di legittimità; non ricorre se la decisione di appello, pur sintetica, conferma in modo consapevole e comprensibile la ratio della decisione di primo grado.
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