Cassazione Penale, Ordinanza n. 04753/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per illecita detenzione di cocaina. Con l'unico motivo deduceva l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, contestando quindi il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte rileva però che la decisione di merito aveva già applicato le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva e che l'atto di appello non indicava né specifiche ragioni positive per il riconoscimento delle attenuanti né elementi per pretenderne la prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato né un atto di mera clemenza, ma rientrano nella discrezionalità del giudice; nel caso concreto, esse erano state già riconosciute in equivalenza con la recidiva. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Non costituiscono un diritto dell'imputato né un atto di mera clemenza; la loro concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
recidiva
Nel caso concreto operava in bilanciamento con le attenuanti generiche, già valutate in equivalenza.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro tremila.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente all'imputato: la loro concessione dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere sorretta da elementi positivi specificamente allegati e valorizzati.
- In sede di impugnazione, la censura sul diniego o sul regime di bilanciamento delle attenuanti generiche è inammissibile quando non individua in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero una diversa valutazione, soprattutto se il giudice di merito le abbia già riconosciute in equivalenza con un'aggravante.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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