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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47160/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa motivazione in relazione alla confisca del denaro per complessivi euro 35.650,00. In sede di patteggiamento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato aveva applicato la pena (anni 1 e mesi 4, multa euro 2.400, sospensione condizionale) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1 e qualificato ai sensi del comma 5) relativo a detenzione e numerose cessioni di sostanze stupefacenti e, tra l'altro, aveva disposto la confisca del denaro sequestrato. La ricorrente ha censurato la mancata motivazione in ordine alla confisca del denaro, che non è misura automatica obbligatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente sul profilo della confisca del denaro. Ha rilevato che la sentenza impugnata si è limitata ad ordinare la confisca di quanto in sequestro richiamando gli artt. 240 c.p. e 87 d.P.R. n. 309/90, ma non ha fornito alcuna motivazione circa il collegamento eziologico tra la somma sequestrata e il reato (condizione richiesta dall'art. 240 cod. pen.), né ha indicato le ragioni che giustificano la confisca nonostante essa non sia obbligatoria nel caso di specie. Richiamando precedenti di questa Corte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Prato per un nuovo giudizio sul punto, che dovrà essere trattato da giudice persona fisica diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata (art. 627, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). Tutte le altre statuizioni del patteggiamento sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; il fatto è stato qualificato ai sensi del comma 5 (ipotesi aggravata) e ha formato la base del patteggiamento.

  • art. 240 cod. pen.

    Stabilisce le condizioni generali per procedere alla confisca dei beni; la Corte ha ritenuto necessario un espresso collegamento eziologico tra il denaro sequestrato e il reato per giustificare la confisca.

  • art. 87 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato dal giudice di merito insieme all'art. 240 c.p. come base normativa per la confisca; la Corte ha ritenuto che l'enunciazione normativa non sostituisce una motivazione specifica.

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. n. 356/1992

    Richiamato per negare che la confisca del denaro potesse essere disposta automaticamente ai sensi di tale disposizione nella fattispecie riconducibile all'art. 73 comma 5; la Corte ha affermato che, per il reato in questione, la confisca del denaro è possibile solo se vengono soddisfatte le condizioni generali dell'art. 240 c.p.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento menzionata per chiarire che, anche dopo le modifiche legislative, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la mancata o meramente apparente motivazione circa l'applicazione della confisca.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato per spiegare che la confisca rientra nell'ambito delle ipotesi di 'illegalità della misura di sicurezza' e suscettibile di censura per violazione di legge in Cassazione.

  • art. 627, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone che, dopo annullamento, il nuovo giudizio sia affidato a giudice persona fisica diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata; applicata dalla Corte al rinvio.

  • Sentenza Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015 (Scivoli Di Domenico)

    Giurisprudenza citata per affermare che, nel reato di cui all'art. 73 comma 5, la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240 c.p. e non automaticamente ai sensi dell'art. 12-sexies.

  • Sentenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 (Bozzi)

    Precedente citato che conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione in tema di patteggiamento quando manchi la motivazione sulla confisca, poiché si tratta di 'illegalità della misura di sicurezza'.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la disposizione di confisca del denaro non è automatica: il giudice deve motivare specificamente il collegamento eziologico tra la somma sequestrata e il reato ai sensi dell'art. 240 c.p.
  • La mera indicazione normativa (es. richiamo ad art. 240 c.p. o ad art. 87 d.P.R. 309/90) non sostituisce la motivazione: è necessaria una valutazione fattuale sul rapporto tra i beni e l'attività delittuosa.
  • L'assenza o la carenza di motivazione sulla confisca è impugnabile in Cassazione anche dopo le modifiche sul patteggiamento (art. 448 c.p.p.), in quanto rientra nelle ipotesi di violazione di legge rilevante (art. 111 Cost.).
  • Se la Corte di Cassazione annulla la confisca per carenza motivazionale, il giudizio sul punto deve svolgersi nuovamente davanti a un giudice diverso (art. 627 c.p.p.).
  • Per evitare l'annullamento, in situazioni analoghe il giudice di merito deve documentare e motivare in modo chiaro elementi quali la provenienza del denaro, la sua coerenza con i proventi dell'attività di spaccio e ogni elemento probatorio che colleghi i fondi al reato.

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