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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25479/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che, su richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del Tribunale di Patti del 30/06/2012, irrevocabile il 01/12/2017) ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., ritenendo che nel quinquennio successivo all'irrevocabilità non fosse intervenuto un reato irrevocabile. Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza del GUP del 09/11/2022 (per fatto commesso tra maggio e luglio 2021) è divenuta irrevocabile dopo il decorso del quinquennio e inoltre ha prospettato che il passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio dovesse essere fatto decorrere dal termine per l'impugnazione, non potendo formarsi un giudicato sul beneficio se la sentenza era stata impugnata soltanto dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'elemento rilevante per l'ostatività della sospensione condizionale è la data di consumazione del nuovo reato (qui tra maggio e luglio 2021) con la precisazione che l'effetto ostativo si realizza solo quando il reato è definitivamente accertato (sentenza passata in giudicato). Nel caso di specie la sentenza del GIP del 09/11/2022 è divenuta irrevocabile il 28/04/2023, pertanto l'accertamento definitivo è intervenuto e la condotta era stata consumata nel quinquennio rispetto all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio; la revoca ai sensi dell'art. 168 c.1 n.1 cod. pen. è quindi legittima. La Corte ha inoltre respinto l'argomento sulla presunta retrodatazione del giudicato in conseguenza dell'appello proposto solo dall'imputato, affermando che l'impugnazione dell'imputato non determina la formazione del giudicato sul beneficio. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. comma 1 n. 1

    La revoca della sospensione condizionale è prevista quando il condannato commetta altro reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; l'effetto ostativo richiede che il nuovo reato sia definitivamente accertato (passaggio in giudicato).

  • art. 27 Cost.

    Richiama la presunzione di non colpevolezza come principio che impone che l'accertamento definitivo della responsabilità sia condizione per l'operatività dell'ostativo: non si può revocare la sospensione senza un accertamento definitivo del nuovo reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva denunciato violazioni di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate e non ha accolto i vizi denunciati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi di tale disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019 (Greco, Rv. 279015)

    Richiamata come precedente che chiarisce la distinzione tra data di commissione del reato e momento dell'accertamento definitivo: la revoca è legittima se il reato è stato commesso nel quinquennio e successivamente definitivamente accertato.

Massime di principio

  • Per la revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.1 n.1) conta che il nuovo reato sia stato commesso entro il quinquennio rispetto all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e che tale reato sia definitivamente accertato mediante sentenza passata in giudicato.
  • La verifica temporale si riferisce alla data di consumazione del nuovo reato; tuttavia l'effetto impeditivo della sospensione si realizza solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità (salvaguardia della presunzione di non colpevolezza).
  • L'appello proposto esclusivamente dall'imputato contro la sentenza che concede un beneficio non determina la formazione del giudicato sul beneficio: l'impugnazione dell'imputato mette in discussione la responsabilità e dunque non può retrodatare l'irrevocabilità a favore dell'imputato.
  • Se emerge che il reato è stato consumato nel quinquennio, anche se la sentenza definitiva che lo accerta interviene successivamente al quinquennio, la revoca può essere disposta una volta intervenuto il giudicato.
  • In casi simili conviene valutare separatamente (i) la data di consumazione del nuovo reato, (ii) la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e (iii) la data di irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo reato: la revoca è legittima se (i) è entro il quinquennio e (iii) è successiva ma definitiva.

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