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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08171/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di rate insolute di un mutuo intestato a una società, azionato nei confronti della garante che aveva sottoscritto una fideiussione omnibus a copertura delle obbligazioni della società debitrice entro un determinato massimale. In opposizione, la garante aveva dedotto la nullità integrale della fideiussione perché riproduttiva di clausole dello schema ABI (in particolare clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), ritenute frutto di intesa restrittiva della concorrenza. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva invece ritenuto che la nullità investisse solo le clausole anticoncorrenziali e non l’intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che la fideiussione non sarebbe stata conclusa senza quelle pattuizioni. Nel ricorso per cassazione la garante ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1325, 1418, 1419 c.c. e dell’art. 2 l. n. 287/1990, sostenendo che le clausole colpite incidevano sulla causa concreta del negozio rendendolo in sostanza un contratto autonomo di garanzia e imponendo la nullità dell’intero vincolo; ha inoltre richiamato il collegamento con l’azione risarcitoria da illecito anticoncorrenziale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo che la controparte avesse introdotto in appello una nuova domanda di nullità parziale e che la Corte territoriale non avesse deciso sul relativo rilievo di tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, censurava in realtà il vizio motivazionale e la qualificazione del contratto operata dal giudice di merito, senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: non era indicato in quale atto dei gradi di merito fosse stata dedotta la questione né quali affermazioni di diritto della sentenza fossero realmente in contrasto con le norme invocate. La Corte ha anche osservato che la ricorrente non aveva dimostrato che avrebbe omesso di stipulare la fideiussione in assenza delle clausole contestate. Quanto al secondo motivo, la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’art. 1419 c.c. e sull’assenza di allegazione e prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle; inoltre mancavano la puntuale indicazione della pretesa domanda nuova e dell’atto in cui la questione sarebbe stata sollevata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra vizio di violazione di legge e vizio processuale/motivazionale, rilevando che la doglianza formalmente proposta ex n. 3 in realtà atteneva alle modalità di svolgimento del processo e alla motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 6

    Il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico le norme asseritamente violate, i passaggi della sentenza censurati e gli atti di merito in cui le questioni sono state dedotte.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le clausole anticoncorrenziali avrebbero inciso sulla causa del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’intero negozio; la Corte non accoglie tale impostazione perché la questione decisiva è l’applicazione dell’art. 1419 c.c.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale o di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita dalla nullità; su tale presupposto si concentra la ratio decidendi.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    Le clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI sono considerate in relazione a un’intesa restrittiva della concorrenza, ma la nullità colpisce solo le clausole conformi allo schema illegittimo secondo i principi richiamati.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. è una delle pattuizioni contestate perché riproduttiva dello schema ABI.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza di novità della domanda in appello è ritenuta non decisiva e comunque non adeguatamente specificata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama gli oneri di allegazione e prova a carico della parte che intende ottenere la nullità dell’intero contratto nonostante la nullità solo parziale di alcune clausole.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come parametro dell’intesa anticoncorrenziale, insieme all’art. 2 l. n. 287/1990.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel caso di fideiussioni omnibus che riproducano clausole di uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, la nullità riguarda in via diretta le singole clausole colpite e non necessariamente l’intero contratto.
  • La nullità dell’intera fideiussione ai sensi dell’art. 1419 c.c. richiede l’allegazione e la prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle; non basta dedurre l’illegittimità delle pattuizioni riprodotte dallo schema ABI.
  • In cassazione, una censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile se in realtà mira a contestare la motivazione o la qualificazione del contratto senza indicare specificamente i passaggi decisivi della sentenza impugnata e gli atti di merito rilevanti.
  • Le questioni nuove o i profili di tardività dedotti in appello devono essere denunciati con rigorosa specificità, indicando il contenuto della pretesa nuova domanda e l’atto processuale in cui la questione è stata sollevata.
  • Quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, la censura è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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