Cassazione Penale, Sentenza n. 3405/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gioffrè era destinatario di arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., ritenuto responsabile di aver pattuito con Antonio Carzo (capo-promotore-organizzatore della cosca Alvaro) accordi elettorali politico-mafiosi: in una fase iniziale l'accordo avrebbe previsto il procacciamento di voti con metodo mafioso in cambio di promettute assunzioni per Annunziata Modafferi e Rita Casella; in una seconda fase l'accordo avrebbe riguardato l'impegno di dissuadere o impedire la candidatura/il voto per Giuseppe Casella (nipote di Carzo), sempre in cambio delle medesime utilità. Il ricorso in Cassazione contestava la motivazione dell'ordinanza di rigetto del Tribunale, denunciando omissioni e illogicità nella valutazione delle intercettazioni e l'assenza di chiari elementi indiziari sul contenuto concreto del patto, nonché la carenza della valutazione del pericolo di reiterazione del reato e dell'inquinamento probatorio e la mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato gravi carenze motivazionali e manifeste incongruenze logiche nell'ordinanza impugnata, in particolare nell'interpretazione delle conversazioni intercettate (soprattutto del 2017) e nel nesso tra le richieste di assunzione e un pregresso accordo elettorale. Considerata l'insufficiente valutazione della gravità indiziaria e le alternative argomentative non esaminate, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria perché riesamini la gravità indiziaria superando i vuoti argomentativi e le incongruenze rilevate.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Con riguardo al tempus commissi del fatto (maggio 2018) la Corte ha applicato la formulazione anteriore alla legge 21/5/2019 n.43: si tratta di un "reato contratto" consumato con il raggiungimento dell'accordo per il procacciamento di voti in cambio di denaro o altra utilità; l'accordo deve prevedere la promessa di acquisire il consenso mediante le modalità di cui all'art. 416-bis, comma 3. Quando chi procaccia i voti è intraneo a una consorteria mafiosa e agisce per conto di essa, non è richiesta la pianificazione esplicita di intimidazioni perché l'uso del metodo mafioso si dà per implicito.
art. 416-bis cod. pen., comma 3
Richiamato quale parametro per le "modalità" del procacciamento (intimidazione, violenza, metodo mafioso): la promessa di acquisire il consenso deve riferirsi alla possibilità di impiego di modalità previste da tale disposizione.
Legge 21 maggio 2019, n. 43
Modificò e ampliò l'ambito di applicazione dell'art. 416-ter introducendo, tra l'altro, la responsabilità anche per gli intermediari e inasprendo il trattamento sanzionatorio; la Corte precisa però che per fatti anteriori vigeva la previgente formulazione normativa.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012 (Battaglia)
Conferma il principio che il reato di pattuizione elettorale si consuma con la conclusione dell'accordo illecito (reato contratto).
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016 (La Rupa)
Stabilisce che se il procacciatore di voti è persona intranea a un'associazione mafiosa e agisce per conto di essa, non è necessaria l'esplicita programmazione di intimidazioni per configurare l'uso del metodo mafioso.
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015 (Albero)
Simile richiamo al principio sulla rilevanza della 'intraneità' all'associazione mafiosa ai fini dell'implicita utilizzazione del metodo mafioso nelle pattuizioni elettorali.
Massime di principio
- Per configurare il reato di cui all'art. 416-ter (nella formulazione anteriore al 2019) è necessario dimostrare l'esistenza di un accordo concreto riguardante lo scambio tra procuramento di voti mediante modalità riconducibili all'art. 416-bis e la promessa/erogazione di un'utilità: il reato si consuma con la conclusione dell'accordo.
- Le intercettazioni devono essere valutate nella loro completezza e nel contesto cronologico: estrapolazioni parziali o congetture non sono sufficienti a fondare una gravità indiziaria se esistono plausibili interpretazioni alternative (iniziativa personale, pressioni non contrattuali, ecc.).
- La presenza di assunzioni successive alla competizione elettorale non è di per sé prova dell'esistenza di un precedente patto elettorale; occorre un nesso temporale e contentuale chiaro e argomentato tra le promesse/accordi e le condotte concrete.
- Quando il presunto procacciatore è intraneo a una consorteria mafiosa, la valutazione può prescindere dalla documentazione di intimidazioni esplicite, ma occorre dimostrare il rapporto di appartenenza e l'agire per conto del sodalizio; senza ciò la contestazione dell'uso del "metodo mafioso" perde forza.
- In ordine alle misure cautelari, il giudice deve motivare specificamente la sussistenza del pericolo di reiterazione e/o di inquinamento probatorio alla luce della temporalità dei fatti e degli elementi emergenti; in presenza di dubbi seri sulla gravità indiziaria vanno valutate misure meno afflittive (es. divieto di dimora) e giustificati i motivi dell'eventuale misura più grave.
- In situazioni analoghe è essenziale per la difesa segnalare e documentare conversazioni e circostanze che consentano interpretazioni alternative e sollecitare la valutazione integrale delle intercettazioni e la comparazione temporale degli elementi probatori.
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