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Sentenza

Sentenza n. 14376/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di rivalutazione per l’avanzamento a Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019, emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento nella seduta del 5.7.2022 in esecuzione della sentenza della Sezione n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2022; di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti ed i verbali della Commissione, i giudizi espressi, i criteri di valutazione, le schede personali e la graduatoria, nonché il decreto di approvazione della stessa, ove adottato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3.11.2022: oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, degli atti del procedimento di scrutinio, ivi comprese le operazioni compiute dalla commissione ed il relativo verbale del 5.7.2022, la graduatoria di merito, la scheda di valutazione redatta, ai sensi del D.M. 29 novembre 2007, n. 266 dai componenti della Commissione, nonché la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria del 5 agosto 2022;

Giustizia amministrativa202209370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rivalutazione per l’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019, adottato dalla Commissione Superiore di Avanzamento in esecuzione di una precedente sentenza, nonché gli atti del procedimento e la graduatoria approvata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la rivalutazione, risultando idoneo ma collocato in posizione non utile all’avanzamento, deducendo, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la violazione dell’art. 6-bis della l. 241/1990, dell’art. 51 c.p.c., dell’art. 97 Cost. e delle norme sull’avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, nonché eccesso di potere per violazione dell’imparzialità, illogicità, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, ha sostenuto che diversi componenti della Commissione Superiore di Avanzamento, promossi negli anni successivi, avrebbero avuto un interesse confliggente con la sua possibile promozione, poiché questa avrebbe comportato il loro arretramento in ruolo. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione di due periodi valutativi, per oltre 31 mesi complessivi, e di taluni documenti caratteristici e incarichi di servizio, con conseguente sottostima del periodo complessivo di giudizi apicali. Ha dedotto, infine, eccesso di potere in senso assoluto, per la macroscopica erroneità del punteggio attribuito, ed eccesso di potere in senso relativo, mediante il raffronto tra i propri titoli, incarichi, valutazioni, ricompense e qualità professionali e quelli di ufficiali collocati in posizione utile per la promozione. Il Consiglio di Stato, con precedente sentenza, aveva rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., ritenendo violato il contraddittorio sulle questioni di inammissibilità e improcedibilità rilevate d’ufficio dal primo giudice; il TAR ha quindi esaminato direttamente il merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto alla dedotta incompatibilità dei commissari, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione aveva rimosso la causa di incompatibilità già accertata in precedenza, consentendo inoltre l’astensione di due componenti promossi nell’ambito della valutazione contestata. Ha quindi escluso ulteriori obblighi di astensione, richiamando l’indirizzo secondo cui l’incompatibilità ricorre quando il commissario giudichi ora per allora il medesimo quadro di avanzamento nel quale egli era stato promosso in comparazione con l’ufficiale rivalutato; nel caso concreto, gli ulteriori commissari erano stati promossi in quadri relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, diversi e successivi rispetto al quadro del 2019. La doglianza relativa ai periodi valutativi e ai documenti caratteristici è stata respinta perché il ricorrente era già stato valutato con la massima qualifica e il computo dei mesi risultava corretto: il periodo utile nel grado di generale di brigata era pari a 127 mesi e 26 giorni, dovendosi escludere i mesi anteriori all’assunzione del grado. Sono state poi respinte le censure di eccesso di potere in senso assoluto, non essendo emersi precedenti di carriera costantemente apicali e un livello così eccezionale da rendere ictu oculi inadeguato il punteggio attribuito. Il giudice ha ribadito l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo in presenza di errori macroscopici, abnormità o irragionevolezza manifesta. La censura di eccesso di potere relativo riferita a un ufficiale non promosso è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente aspira all’avanzamento e non a una mera migliore collocazione in graduatoria. Il raffronto con l’ufficiale promosso è stato invece ritenuto infondato: la valutazione degli ufficiali deve essere globale e complessiva, senza atomistica isolazione dei singoli titoli o episodi di carriera. L’amministrazione aveva evidenziato elementi idonei a giustificare il diverso apprezzamento, tra cui continuità delle qualifiche, ricompense, periodi di comando, titoli culturali e attività di docenza. Non essendo stata provata una palese abnormità o irragionevolezza, il provvedimento è stato ritenuto legittimo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata in relazione al dovere di astensione dei componenti della Commissione; il giudice ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza di ulteriori situazioni di incompatibilità.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato quale parametro delle ipotesi di astensione; il giudice ha ritenuto non configurabile l’obbligo di astensione per i commissari promossi in quadri di avanzamento successivi e diversi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha ritenuto rispettati tali principi mediante la rimozione dell’incompatibilità già accertata e le astensioni autorizzate.

  • artt. 12, 19, 21 e 27 d.lgs. 69/2001

    Costituiscono, insieme al d.m. 266/2007, la disciplina degli avanzamenti degli ufficiali della Guardia di Finanza e dei criteri di valutazione delle qualità, capacità e attitudini.

  • d.m. 29 novembre 2007, n. 266

    Regola le procedure e i punteggi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza; la valutazione deve considerare complessivamente la carriera e i titoli degli scrutinandi.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio

    Il Consiglio di Stato aveva rimesso la causa al TAR per violazione del contraddittorio su questioni processuali rilevate d’ufficio; il TAR, in sede di riedizione del giudizio, ha esaminato il merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle rivalutazioni ora per allora degli ufficiali, l’obbligo di astensione del commissario sussiste quando questi abbia giudicato, nel medesimo quadro di avanzamento oggetto di rinnovazione, la propria posizione in comparazione con quella dell’ufficiale rivalutato; la mera promozione del commissario in quadri di avanzamento diversi e successivi non determina automaticamente incompatibilità.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento degli ufficiali è limitato ai casi di errore macroscopico, abnormità, irragionevolezza manifesta o contraddittorietà evidente, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della Commissione.
  • L’eccesso di potere in senso assoluto nelle valutazioni di avanzamento richiede precedenti di carriera costantemente apicali e un livello complessivo così eccezionale da rendere ictu oculi inadeguato il punteggio attribuito; non è sufficiente una carriera complessivamente positiva o encomiabile.
  • Le valutazioni comparative degli ufficiali devono essere compiute in modo globale e inscindibile: non è consentito isolare singoli titoli, incarichi o episodi della carriera per dimostrare l’illegittimità del giudizio, poiché eventuali carenze in un ambito possono essere compensate da titoli o precedenti ritenuti equivalenti o superiori in altri ambiti.
  • Le censure di eccesso di potere relativo rivolte contro ufficiali che non hanno conseguito l’avanzamento sono inammissibili per carenza di interesse quando il ricorrente mira alla promozione e non soltanto a una migliore collocazione in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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