Cassazione Penale, Sentenza n. 11982/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per: (a) Manjang: vizio della motivazione per insufficienza di prove rispetto alla cessione contestata; mancato riconoscimento della fattispecie piu' lieve di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 per assenza di accertamento dei quantitativi; e contestazione dell'entita' dell'aumento di pena per continuazione; (b) Dimex e Sillah: richiesta di derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 (assenza di apprezzabile offensivita', modesta rilevanza degli introiti, indeterminatezza delle quantita'), e censura del riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 DPR 309/90 (consapevolezza della minore eta' degli acquirenti); inoltre, Sillah ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. per l'onere di nuova elezione/dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilita' dell'impugnazione a causa del suo rimpatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rigettato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., ritenendola manifestamente infondata e richiamando i correttivi previsti (allungamento del termine per impugnare e possibilita' di restituzione in termini). Sulla sostanza, la Corte ha confermato la valutazione di merito: per Manjang e' stata ritenuta provata la cessione (osservato in flagranza e conferme di acquirenti, con indicazioni di rifornimento ad altri spacciatori); l'esclusione della derubricazione ex art. 73, comma 5 e il riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 nei confronti di Dimex e Sillah sono stati considerati fondati in ragione della continuita', durata, organizzazione dell'attivita' di spaccio, lucro complessivo e cessioni in favore di minorenni. Il motivo relativo alla quantificazione della continuazione e' stato ritenuto generico e infondato (la Corte ha anzi osservato che l'aumento e' stato contenuto e in parte erroneamente calcolato in favore dell'imputato). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La norma sulla "fattispecie lieve" non e' stata ritenuta applicabile: la Corte conferma che elementi quali durata prolungata, offerta continuativa, organizzazione, rifornimento costante e lucro complessivo possono escludere la derubricazione anche se non e' stato quantificato con precisione il singolo quantitativo ceduto.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
L'aggravante per cessione a minorenni puo' essere riconosciuta sulla base di indizi e valutazioni di contesto (eta' degli acquirenti, luogo, modalita' degli incontri, ripetizione delle cessioni): la sentenza di merito l'ha ritenuta provata e la Cassazione non ne ha consentito la revisione in sede di legittimita'.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1-ter
La previsione di nuova dichiarazione/elezione di domicilio e di mandato specifico per l'impugnazione non e' stata ritenuta incostituzionale: la Corte la considera una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, finalizzata a evitare impugnazioni automatiche e a garantire che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato; inoltre esistono rimedi e tutele (termine allungato, restituzione in termini).
Codice di procedura penale, art. 175, comma 2.1
Richiamata come tutela compensativa rispetto agli oneri di cui all'art. 581 c.p.p.: prevede possibilita' di restituzione in termini dell'impugnazione per l'imputato assente, contribuendo a mitigare l'onere formale di nuova elezione/dichiarazione di domicilio.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24
Invocato nella censura sulla legittimita' dell'art. 581 c.p.p. come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non violato tale diritto dalla nuova formalita', considerandola compatibile con l'art. 24 Cost. alla luce delle garanzie previste.
Massime di principio
- In casi di spaccio continuativo la derubricazione ex art. 73, comma 5 DPR 309/90 e' difficilmente riconosciuta: i giudici valutano durata, continuita', organizzazione, rifornimenti e lucro complessivo; la mera indeterminatezza delle quantita' non e' di per se' decisiva.
- L'aggravante per cessione a minorenni (art. 80) puo' essere desunta da indizi di contesto (eta' degli acquirenti, vicinanza a scuole, modalita' degli incontri, ripetizione delle cessioni, uso di mezzi tipici dei minorenni): non e' necessario il riconoscimento diretto della consapevolezza se la circostanza puo' essere logicamente dedotta.
- Le questioni di fatto (valutazione della prova, grado di offensivita', quantificazione del profitto) sono in genere sottratte al sindacato della Cassazione, che interviene solo per vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione.
- La formalita' prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. per l'ammissibilita' dell'impugnazione non e' automaticamente illegittima se l'imputato e' assente o espulso: esistono rimedi (termine maggiorato, restituzione in termini) e la documentazione puo' essere inviata dall'estero al difensore; quindi la mancata osservanza comporta rischio di inammissibilita'.
- Nelle impugnazioni e' fondamentale specificare concretamente i vizi di motivazione (non bastano censure generiche), soprattutto quando si contestano aumenti di pena o valutazioni sulla continuita': la Cassazione richiede indicazioni precise sulle parti della motivazione ritenute illogiche o contraddittorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11823/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11824/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11825/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11826/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11827/2024 del 21/03/2024
- Sentenza penale · 21 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11828/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →