Cassazione Civile, Ordinanza n. 09684/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una tenente di polizia municipale alle dipendenze di un Comune aveva chiesto l'accertamento del diritto a far valere, ai fini delle progressioni economiche orizzontali, l'intero periodo dal 1 ottobre 1990 al 31 luglio 2003 come servizio prestato in categoria immediatamente inferiore o corrispondente ex qualifiche, con conseguente attribuzione di determinate posizioni economiche e pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non equiparabile il servizio svolto nella ex 5a qualifica funzionale, con integrazione tabellare, alla categoria C. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento di differenze retributive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 5, del CCNL 31.3.1999, sostenendo che l'equiparazione della ex 5a qualifica alla 6a, e quindi alla categoria C, operasse solo dal 1.1.1998 e non consentisse di riconoscere anzianità nella categoria C già dal 1990; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 414, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti retributivi tardivamente prodotti in primo grado per dimostrare la percezione dell'indennità tabellare nel periodo 1990-1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato sia il CCNL 31.3.1999, e in particolare la tabella C che equipara la qualifica '5 + int. tab.' alla nuova categoria C, sia il contratto collettivo decentrato integrativo comunale, dal quale emergeva la volontà di valorizzare il servizio prestato in categoria immediatamente inferiore o in qualifiche corrispondenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva allegato di avere eccepito in giudizio la decadenza della controparte dalla produzione tardiva dei documenti e comunque contestava solo l'efficacia probatoria dei documenti, questione di merito non sindacabile in cassazione; è stato inoltre ribadito che, nel processo del lavoro, la tardiva produzione documentale è sanata in assenza di opposizione e può essere legittimamente utilizzata dal giudice anche in base ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto della soccombenza, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha osservato che il primo motivo era formalmente rubricato come nullità della sentenza, ma in realtà denunciava una violazione di legge sostanziale/interpretativa dei contratti collettivi, da ricondurre all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il corretto parametro di censura per denunciare la violazione o falsa applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.
art. 7, comma 5, CCNL 31.3.1999 Comparto Regioni ed Enti locali
La disposizione è stata letta nel senso che l'equiparazione della ex 5a qualifica funzionale alla 6a decorre dal 1.1.1998, ma ciò non esclude che la qualifica '5 + int. tab.' sia comunque corrispondente alla nuova categoria C in base alla tabella allegata al contratto.
tabella C allegata al CCNL 31.3.1999
La tabella è stata valorizzata come fonte di corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove categorie: la qualifica '5 + int. tab.' è equiparata alla nuova categoria C, al pari della 6a qualifica.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, non direttamente per la mera diversa lettura del testo.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una contestazione del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, insindacabile in cassazione.
art. 414, comma 1, n. 5, c.p.c.
La dedotta tardività della produzione documentale avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito; in mancanza, la decadenza è sanata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e come abbia sollevato l'eccezione di decadenza dalla produzione documentale, pena l'inammissibilità della censura.
art. 421 c.p.c.
Nel processo del lavoro il giudice può utilizzare documenti tardivamente prodotti se la controparte non si oppone, anche nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro l'interpretazione di un contratto collettivo nazionale deve confrontarsi con la ratio effettivamente posta a base della decisione di merito; se il giudice fonda la soluzione su una tabella di corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove categorie, la critica non può limitarsi a richiamare un diverso momento di decorrenza formale dell'equiparazione.
- Quando un assetto contrattuale distingue tra qualifica originaria e integrazione tabellare, la corrispondenza funzionale ai fini economici può essere desunta non solo dalla clausola sulla decorrenza dell'equiparazione, ma anche dalle tabelle allegate e dalla disciplina decentrata che valorizzi il servizio prestato in categorie o qualifiche corrispondenti.
- L'interpretazione di un contratto collettivo decentrato integrativo è censurabile in cassazione solo attraverso la deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non attraverso una mera contrapposizione di letture alternative del testo.
- Nel processo del lavoro, la tardiva produzione documentale è sanata se la controparte non eccepisce tempestivamente la decadenza; in tal caso il giudice può legittimamente valutare i documenti, anche in presenza di un esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- La contestazione dell'efficacia probatoria di un documento è distinta dall'eccezione di inammissibilità o tardività della sua produzione: solo la seconda, se tempestivamente proposta e specificamente dedotta, può incidere sull'utilizzabilità del documento.
- In cassazione, la parte che deduce un error in procedendo relativo alla tardiva produzione di documenti deve rispettare il principio di specificità del ricorso, indicando puntualmente in quale fase del giudizio di merito abbia sollevato l'eccezione rilevante.
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