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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22972/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini dell'esclusione della lieve entità, il consistente quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, la sua qualità e la possibilità di ricavare numerose dosi medie singole, oltre al fatto che l'indagato si trovasse agli arresti domiciliari al momento della perquisizione, elementi ritenuti indicativi di una stabile attività di spaccio e di una significativa capacità reddituale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello ne aveva escluso il riconoscimento richiamando la gravità del fatto e la commissione del reato durante la misura cautelare domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, evidenziando che la decisione impugnata aveva correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la valutazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, considerando sia le modalità dell'azione sia la quantità e qualità della sostanza. Ha inoltre reputato infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato, e che nella specie la Corte di appello aveva legittimamente valorizzato la gravità del reato e la commissione del fatto durante gli arresti domiciliari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice applicata per la condanna per fatto ritenuto non tenue in materia di stupefacenti

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    ipotesi di lieve entità che richiede la valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto è stata esclusa

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche, negabili con motivazione fondata su elementi ritenuti decisivi, anche uno solo, purché congrua e non illogica

  • art. 133 c.p.

    parametri utilizzabili dal giudice per la commisurazione del trattamento sanzionatorio e per il giudizio sulle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    disposizione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, l'ipotesi di lieve entità deve essere valutata globalmente considerando sia gli elementi della condotta sia quelli inerenti alla sostanza sequestrata; la rilevante quantità e qualità della droga possono da sole escludere la lieve entità se indicano un'attività di spaccio non occasionale.
  • La verifica sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può prescindere dal contesto concreto: disponibilità di ingenti quantitativi, elevato numero di dosi ricavabili e altri indici di stabile inserimento nel traffico illecito sono incompatibili con il piccolo spaccio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e se dà conto degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
  • Ai fini delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La commissione del reato mentre l'imputato è sottoposto a misura cautelare può essere valorizzata come indice di elevata capacità a delinquere e come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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