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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39784/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/05/2025 che aveva rigettato l'opposizione all'espulsione disposta dal Magistrato di Sorveglianza l'11/03/2025 ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente contestava: a) l'illegittimità dell'espulsione in quanto titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Spagna, valido fino al 15/11/2025, e quindi non espellibile; b) l'assenza del prescritto nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente; c) l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 5, commi 7 e ss., d.lgs. 286/1998 da parte del Tribunale, che avrebbe ritenuto sufficiente la mancata dichiarazione della presenza in Italia per disporre l'espulsione senza verificare il decorso del termine di tre mesi, l'intimazione del Questore e la sua eventuale violazione.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha constatato che il Tribunale di Sorveglianza non ha verificato né accertato il dies a quo dell'ingresso in Italia né l'effettiva emissione e violazione dell'intimazione prevista dall'art. 5, commi 7 e 7-bis d.lgs. 286/1998. Ha ricordato che la mancata dichiarazione al questore comporta solo una sanzione amministrativa (euro 103-309) e non legittima di per sé l'espulsione; l'espulsione può essere adottata solo dopo l'intimazione del Questore e la sua violazione, e, in taluni casi, dopo aver sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso. Inoltre non risultava dagli atti se l'allontanamento fosse stato previsto verso la Spagna o verso paese extracomunitario e se siano state osservate le procedure di cui all'art. 13. Per questi vizi procedurali e di motivazione la sentenza impugnata è stata annullata e il provvedimento rimandato al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame e per adottare le determinazioni conformi alla normativa applicabile.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 7, 7-bis, 7-ter, d.lgs. 286/1998

    Ai sensi del comma 7 "gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309". Il comma 7-bis dispone l'intimazione del Questore allo straniero che si è trattenuto oltre tre mesi di recarsi nello Stato membro che ha rilasciato il permesso; il comma 7-ter prevede che la violazione dell'intimazione legittima l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 e stabilisce le regole per l'esecuzione dell'allontanamento e l'obbligo di sentire lo Stato membro in talune ipotesi.

    La norma consente al titolare di permesso UE di soggiornare in Italia per tre mesi; la mancata dichiarazione entro otto giorni comporta solo una sanzione amministrativa; l'espulsione per i titolari di permessi di altri Stati membri è subordinata all'intimazione del Questore dopo il superamento dei tre mesi e alla violazione di tale intimazione; in casi connessi all'ordine pubblico/sicurezza o con allontanamento fuori UE occorre sentire lo Stato membro che ha rilasciato il permesso.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Riferita alla possibilità per l'autorità giudiziaria (in casi particolari) di disporre l'espulsione di stranieri condannati; tuttavia, quando il soggetto è titolare di permesso rilasciato da uno Stato membro UE si applica comunque la disciplina specifica di cui all'art. 5, commi 7 e ss., salvo deroga espressa.

  • art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998

    Disciplina le ipotesi e le modalità di espulsione (inclusa l'esecuzione verso lo Stato membro di provenienza in presenza di accordi bilateral), e l'adozione del provvedimento con le necessarie garanzie procedurali; richiamata per stabilire che, se l'allontanamento è disposto fuori UE per motivi di ordine pubblico o sicurezza, occorre sentire lo Stato membro che ha rilasciato il permesso.

  • l. 161/2014 (modifica art. 5 d.lgs. 286/1998)

    Ha introdotto i commi 7-bis e 7-ter, regolando in modo specifico la permanenza dei titolari di permessi rilasciati da altri Stati membri e le condizioni per l'intimazione e l'espulsione.

Massime di principio

  • Il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro dell'UE può soggiornare in Italia fino a tre mesi senza che ciò determini automaticamente il suo rimpatrio o espulsione.
  • La mancata dichiarazione della presenza al Questore entro il termine previsto comporta una sanzione amministrativa (103-309 euro) ma non legittima di per sé l'espulsione.
  • L'espulsione di un titolare di permesso UE può essere adottata solo dopo che il Questore ha intimato lo straniero a lasciare il territorio (se è rimasto oltre i tre mesi) e solo in caso di violazione di tale intimazione; va verificato che l'intimazione sia stata effettivamente notificata e violata prima di adottare provvedimenti esecutivi.
  • Quando l'espulsione riguarda titolari di permessi rilasciati da altri Stati membri, occorre rispettare le regole sull'esecuzione dell'allontanamento: se sussistono accordi bilaterali l'allontanamento dovrebbe essere verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso; se l'allontanamento è disposto fuori dall'UE per motivi di ordine pubblico/sicurezza, è necessario sentire lo Stato membro che ha rilasciato il permesso.
  • I provvedimenti di espulsione adottati in ambito giudiziario mantengono profili procedurali e amministrativi che richiedono l'accertamento dei presupposti di legge (dies a quo dell'ingresso, notifica dell'intimazione, eventuale coinvolgimento dello Stato che ha rilasciato il permesso) prima di essere ritenuti legittimi.
  • In presenza di procedimento penale in corso, va valutata la necessità e la compatibilità di acquisire eventuali nulla osta o di rispettare specifiche garanzie procedurali prima di eseguire un provvedimento di espulsione.

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