Cassazione Penale, Ordinanza n. 19194/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del delitto di estorsione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione del giudizio di responsabilità, contestando la valutazione delle prove: in particolare il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché le dichiarazioni della persona offesa e di un collaboratore di giustizia, chiedendo una diversa lettura del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa esclusione della recidiva, sostenendo che l'aggravante non fosse configurabile o non dovesse essere applicata. Con il terzo motivo ha censurato l'eccessività della pena, lamentando una sproporzione della sanzione e, solo nel titolo, un profilo relativo alle circostanze attenuanti generiche, che peraltro risultavano già concesse in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della attendibilità delle fonti, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente confermato la recidiva sulla base del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, quale indice di maggiore inclinazione a delinquere. Ha considerato il terzo motivo non consentito e comunque infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la pena base era stata motivata con riferimento all'evidente intensità del dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti
recidiva
la Corte ribadisce che può essere confermata quando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali evidenzi una maggiore inclinazione a delinquere e un fattore criminogeno rilevante
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente viene condannato al pagamento della somma prevista a titolo di sanzione processuale
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, specie quando la doglianza si risolve in una diversa lettura delle prove già esaminate con motivazione congrua e non illogica.
- La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se denuncia specifici travisamenti del dato processuale; non è sufficiente contrapporre al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizzi il collegamento tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, in quanto indice di maggiore inclinazione a delinquere e di un fattore criminogeno incidente sulla commissione del reato.
- La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrio, mancanza assoluta di motivazione o manifesta illogicità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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