Cassazione Penale, Sentenza n. 43773/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale contestando l'insufficiente motivazione circa l'attualità della pericolosità: la difesa eccepiva che la lunga carcerazione preventiva, l'attività lavorativa svolta in carcere/autorizzata durante gli arresti domiciliari e i giorni di liberazione anticipata avrebbero dimostrato processi rieducativi e la remissione della pericolosità, circostanze non adeguatamente valutate dalla Corte di appello
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valorizzato il ruolo centrale del ricorrente nell'associazione finalizzata al narcotraffico (condanna penale definitiva per partecipazione all'associazione e per il reato di cui all'art. 512‑bis cod. pen.), giudicando tale grado di coinvolgimento idoneo a confermare la pericolosità attuale anche nonostante la carcerazione preventiva e le misure o benefici successivi. La Suprema Corte ha precisato che l'onere di provare come la detenzione preventiva abbia effettivamente inciso sulla attitudine antisociale grava sul proposto e che incentivi come lavoro intramurario o liberazione anticipata non costituiscono di per sé prova automatica di risocializzazione
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lettere b), c), d)
Criteri per la valutazione della pericolosità generica ai fini delle misure di prevenzione; la Corte li ha ritenuti integrati dalla partecipazione stabile all'associazione criminale
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lettera b)
Riferimento alla pericolosità qualificata e ai presupposti per la sorveglianza speciale; applicato dalla Corte per valorizzare il ruolo dirigente/centrale del ricorrente nell'associazione
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 74
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la condanna in sede penale per tale fattispecie ha costituito elemento fondante della misura di prevenzione
art. 512‑bis cod. pen.
Reato di intestazione fittizia contestato e accertato nel giudizio penale, utilizzato dalla Corte come ulteriore indicatore della pericolosità
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena; la Corte ricorda che l'attitudine risocializzante della pena va valutata caso per caso e non produce automaticamente la cessazione della pericolosità
Sentenza Corte Costituzionale n. 162 del 2024
Ribadito il valore costituzionale della funzione rieducativa della pena, ma la Corte di legittimità osserva che ciò non elimina l'onere probatorio a carico del proposto
Ad. 103 Reg. Es. (d.P.R. 30/06/2000, n. 230)
Criteri per la valutazione della liberazione anticipata: rilievo alla condotta esteriore e all'adesione al processo rieducativo, senza costituire prova di risocializzazione compiuta; richiamato per escludere efficacia decisiva dei giorni di liberazione anticipata sul giudizio di pericolosità
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rv. 252355; Sez. 6, n. 832 del 2024)
Consolidato principio che la liberazione anticipata attesta condotta esteriore e adesione al processo rieducativo, ma non prova la completa risocializzazione; citazioni usate a sostegno dell'inammissibilità del ricorso
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le pronunce sulle spese e sugli esiti processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La mera esecuzione della pena o la longa detenzione preventiva non prova automaticamente la cessazione della pericolosità: l'interessato deve dimostrare con elementi concreti l'incidenza positiva della detenzione sulla sua attitudine antisociale
- Il ruolo centrale o il radicamento nell'organizzazione criminale sono fattori molto forti nella valutazione della pericolosità attuale e possono prevalere sugli elementi favorevoli portati dalla difesa
- Benefici quali lavoro intramurario, arresti domiciliari autorizzati o liberazione anticipata attestano condotte esteriori di adesione al percorso rieducativo ma non costituiscono prova automatica di risocializzazione compiuta
- Il giudice della prevenzione deve motivare caso per caso; tuttavia l'onere di fornire elementi probatori idonei a dimostrare la riduzione della pericolosità grava sul soggetto che invoca la modifica della valutazione
- In contestazioni analoghe, è utile produrre documentazione dettagliata e probatoria (certificazioni sul lavoro intramurario, programmi rieducativi seguiti, valutazioni psicosociali, relazioni trattamentali) per dare consistenza alle affermazioni di cambiamento
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