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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso il 26/06/2025, con cui veniva disposta la revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato non stagionale precedentemente rilasciato, nell’ambito della normativa di cui al Decreto Flussi, a favore dello straniero sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale, rilasciato nell’ambito del Decreto Flussi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emerge che la doglianza centrale riguardava l’omessa attivazione del soccorso istruttorio in relazione agli elementi dell’asseverazione ritenuti dalla Prefettura incompleti o da correggere, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e amministrazione, espressamente richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto sussistente il fumus boni iuris e aveva ordinato alla Prefettura di richiedere le integrazioni, consentire alla ricorrente di produrle e rinnovare l’istruttoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio la Prefettura ha infatti adottato un provvedimento di revoca in autotutela della revoca originariamente impugnata e ha contestualmente rilasciato il nulla osta tramite il Portale Servizi - ALI. Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto ulteriore utilità per la ricorrente, essendo venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione. Il successivo avvio di un autonomo procedimento di revoca non incide sull’improcedibilità del ricorso originario e non giustifica il rinvio richiesto dalla ricorrente, poiché l’eventuale nuovo provvedimento costituisce oggetto di un distinto procedimento e di eventuali autonome impugnazioni. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Le spese sono state poste a carico della Prefettura secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenuto confermato dalla revoca in autotutela dell’atto impugnato; la Prefettura è stata condannata a rimborsare alla ricorrente 1.000 euro, oltre accessori, e il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e la causa è matura per la decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più un’utilità concreta e attuale derivante dalla decisione sul ricorso.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e amministrazione, posti a base della ritenuta necessità di attivare il soccorso istruttorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, accompagnata dall’adozione di un atto satisfattivo della posizione del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe procurare alcuna ulteriore utilità concreta e attuale.
  • L’avvio, durante il giudizio, di un autonomo procedimento amministrativo potenzialmente destinato a incidere nuovamente sulla posizione del ricorrente non mantiene l’interesse alla decisione sul precedente atto impugnato e non impone il rinvio del giudizio; il nuovo procedimento deve essere valutato autonomamente e gli eventuali nuovi atti sono soggetti a distinta tutela.
  • La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il comportamento dell’amministrazione, e in particolare la revoca in autotutela dell’atto impugnato, consenta di individuare la parte sostanzialmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PA

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