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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05590/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla finalità di cessione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto lo spaccio dal solo dato ponderale e dagli altri elementi di fatto valorizzati (rinvenimento di un bilancino e di ritagli di carta). Con il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha censurato il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza e il riconoscimento della recidiva, deducendo vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva logicamente argomentato la destinazione non esclusivamente personale della sostanza sulla base del peso, del bilancino e dei ritagli di carta idonei al confezionamento, elementi indicativi della finalità di cessione. Ha ritenuto manifestamente infondati anche i motivi relativi a recidiva e pena, osservando che il giudizio di maggiore pericolosità fondato sui precedenti e sulla connessione con il medesimo fine di lucro rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivato, e che la determinazione della pena risultava congruamente ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e non irragionevole. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La finalità di spaccio può essere desunta da elementi fattuali convergenti, quali il dato ponderale della sostanza, il possesso di un bilancino e di materiale per il confezionamento, idonei a escludere l'uso esclusivamente personale.

  • art. 99 c.p.

    Il giudizio di recidiva e di maggiore pericolosità derivante dai precedenti è affidato alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego o il mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche, se motivato con riferimento alla pericolosità e ai precedenti dell'imputato, non integra vizio di legittimità.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione concreta della pena è legittima quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti significativi tra quelli previsti dalla norma; l'obbligo di motivazione è assolto se la sentenza indica i criteri ritenuti determinanti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità, qui valorizzato in relazione alla finalità di spaccio.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza a fini di spaccio può essere provata mediante un insieme di indizi convergenti, non essendo necessario un singolo elemento decisivo.
  • La censura di legittimità sulla valutazione del fine di spaccio è inammissibile quando si risolva in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e respinte con motivazione congrua.
  • Il giudizio di recidiva fondato sui precedenti penali e sulla maggiore pericolosità dell'imputato è espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, così come la quantificazione della pena, non è censurabile in cassazione se il giudice indica gli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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