Sentenza n. 3375/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - alla sentenza della I Sezione della Corte di Appello di Napoli n. 2840 del 2015, pubblicata il 23.6.2015 che ha rigettato l'opposizione alla stima effettuata dalla terna arbitrale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2840/2015, definitiva, relativa alla stima dell'indennità dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2840/2015, deducendo che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato al Comune debitore e non era stata presentata domanda di ammissione alla massa passiva del dissesto comunale. Nel corso del giudizio è emerso che l'organo straordinario di liquidazione aveva approvato il rendiconto della gestione il 21 febbraio 2025, riattivando la possibilità di mettere in esecuzione il titolo. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto. La notifica del titolo era avvenuta il 29 ottobre 2025, consentendo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza della Corte di Appello era divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso. In assenza di costituzione del Comune e di prova dell'adempimento, ha ordinato all'amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme ancora dovute in forza del titolo, comprese le spese difensive e gli interessi legali. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola all'interesse legale per ogni ritardo nell'esecuzione. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o un suo delegato, con incarico di procedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, adottando anche gli eventuali atti di bilancio necessari. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere parametrata, nel caso concreto, all'interesse legale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il creditore può procedere all'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine risultava decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione a un titolo giudiziale definitivo che imponga il pagamento di somme di denaro, una volta verificati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- L'amministrazione intimata che non si costituisce in giudizio e non dimostra l'avvenuto adempimento resta soggetta all'ordine di esecuzione del giudicato, con pagamento delle somme dovute secondo il titolo, degli interessi legali e delle spese riconosciute.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato e, in assenza di specifiche ragioni ostative, parametrarla all'interesse legale.
- Nel giudizio di ottemperanza è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, anche adottando gli atti di bilancio necessari.
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