Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., senza esaminare i motivi di censura nel merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La parte ricorrente ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna depositata il 18 giugno 2019. Il Comune ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto perché il ricorso sarebbe inammissibile e comunque infondato, depositando anche memoria. La Corte ha però rilevato d'ufficio che il ricorso non risultava depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, come prescritto dall'art. 369 c.p.c.; tale omissione comporta l'improcedibilità del ricorso e non è sanata dalla costituzione del resistente.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
termine perentorio di venti giorni dalla data di notificazione
il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine previsto è condizione processuale per la procedibilità; la sua omissione determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso
in caso di definizione del giudizio e ricorrenza dei presupposti processuali, il ricorrente può essere tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello dovuto per il ricorso
individua il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione ha natura perentoria: il suo mancato rispetto comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso va rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche se il resistente si è costituito e ha depositato controricorso.
- La costituzione del controricorrente non sana la mancata osservanza del termine di deposito previsto per il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito, perché la preclusione processuale è assorbente.
- In caso di soccombenza del ricorrente, possono essere poste a suo carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa applicabile.
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