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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12724/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di riciclaggio nel contesto di una domanda di estradizione presentata dallo Stato del Kuwait. Ha contestato la motivazione della Corte di appello per essere generica quanto al pericolo di fuga e per non aver valutato la concretezza e l'attualità di tale pericolo alla luce del grave e sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni di salute (diario clinico aggiornato, quasi cecità, cadute con trauma cranico e al ginocchio, necessità di carrozzina) e della documentazione prodotta, nonché per non avere considerato la possibilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari in un appartamento preso in locazione a Roma e assistenza della compagna). La Corte di appello aveva fatto rinvio quasi integrale a una precedente ordinanza che era stata annullata dalla Cassazione e non aveva dato riscontro alle nuove deduzioni e prove fornite dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, soprattutto in relazione al vizio motivazionale: l'ordinanza impugnata non ha valutato né dato risposta adeguata all'incidenza delle sopravvenute condizioni di salute del ricorrente sul pericolo di fuga né ha considerato la memoria e il diario clinico depositati. Il rinvio integrale alla precedente ordinanza non ha sanato il vizio, perché neanche quella precedente trattava la questione con argomentazioni sufficienti. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti (artt. 94, comma 1-ter, e 203 disp. att. c.p.p.). La Corte precisa inoltre che l'annullamento senza rinvio è consentito solo in casi limitati e non è applicabile nella fattispecie invocata dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria a seguito dell'annullamento con rinvio; indica i compiti formali da svolgere dopo la decisione di cassazione.

  • art. 203, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 94 disp. att. quale norma procedurale applicabile per gli adempimenti successivi alla pronuncia di annullamento con rinvio.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Lopes, Rv. 287970-01)

    Richiamata per chiarire il principio secondo cui l'annullamento senza rinvio è ammesso solo rispetto all'ordinanza originaria impositiva della misura e non nella diversa sede; la Corte usa tale precedente per argomentare i limiti dell'annullamento senza rinvio invocato dalla difesa.

Massime di principio

  • Il giudice che conferma o rigetta misure cautelari deve motivare in modo concreto e aggiornato il pericolo di fuga, tenendo conto di evidenze sopravvenute (es. peggioramento dello stato di salute) e non può limitarsi a rinviare a precedenti provvedimenti se questi non hanno affrontato le nuove circostanze.
  • La produzione di documentazione clinica e di elementi che documentano sopravvenienze rilevanti impone al giudice di valutare l'incidenza di tali elementi sull'esigenza cautelare e, se del caso, di considerare e motivare l'irricevibilità o l'insufficienza delle misure meno afflittive.
  • La mera neutralità di circostanze quali l'assenza di residenza stabile in Italia non esonera il giudice dal valutare altri elementi attenuanti (alloggio preso in locazione, rete di supporto familiare) nella determinazione del rischio di fuga.
  • Se la motivazione è carente rispetto alle deduzioni e prove nuove, la Cassazione annulla con rinvio per una nuova valutazione di merito; l'annullamento senza rinvio è possibile solo in ipotesi ristrette e ben motivate dalla giurisprudenza.
  • Nelle ipotesi con profili di salute seri e documentati, il giudice deve esplicitamente considerare soluzioni alternative alla detenzione (arresti domiciliari, custodia in struttura sanitaria, misure di controllo) e spiegare perché non sarebbero idonee a scongiurare il pericolo di fuga.

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