Cassazione Civile, Ordinanza n. 19507/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il procedimento nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un lavoratore contro il decreto del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione e confermato l’esclusione di varie voci di credito: TFR per una quota di euro 50.208,38, danno all’immagine, danno alla salute e importo per mancata stipula di polizza. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione delle norme del processo del lavoro, falsa applicazione in tema di valutazione delle prove e violazione degli artt. 414 e ss. c.p.c., art. 2751-bis n. 1 c.c., art. 2 L. 297/1982 e art. 99 l.f., lamentando che il decreto fosse immotivato e illegittimo e chiedendone la nullità per vizio di motivazione. La censura, per le voci diverse dal TFR, mirava anche a contestare nel merito il rigetto delle pretese risarcitorie e della pretesa relativa alla mancata stipula della polizza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla parte concernente il TFR. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, nelle ipotesi di TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 e non versato al Fondo Tesoreria INPS, il datore di lavoro fallito non perde la titolarità passiva dell’obbligazione e il lavoratore resta legittimato a insinuare il credito al passivo fallimentare. Per tale ragione il decreto è stato cassato sul punto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, affinché accerti se vi siano quote di TFR maturate e non versate. Per tutte le altre domande il ricorso è stato dichiarato inammissibile: mancava l’esposizione sommaria dei fatti, i vizi dedotti erano confusamente cumulati e le doglianze sulla motivazione non rispettavano i requisiti del novellato art. 360 n. 5 c.p.c.; inoltre le censure sui crediti risarcitori tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione.
Norme richiamate
art. 98 legge fall.
regola l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o non integralmente ammesso.
art. 414 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare violazioni delle norme del processo del lavoro.
art. 2751-bis n. 1 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di privilegio dei crediti di lavoro.
art. 2 L. 297/1982
richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento di fine rapporto.
art. 99 l.f.
richiamato in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 360 c.p.c.
la Corte rileva che il ricorso cumulava in modo confuso vizi eterogenei e che le censure motivazionali non soddisfacevano i requisiti del n. 5.
art. 366 c.p.c.
la Corte afferma che il ricorso era carente dell’esposizione sommaria dei fatti e dei dati necessari a fondare le censure.
art. 369 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per i requisiti di specificità delle censure motivate ex art. 360 n. 5.
art. 1, comma 755, L. 296/2006
il datore di lavoro resta obbligato per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo Tesoreria gestito dall’INPS.
art. 2120 c.c.
norma sul TFR, richiamata in relazione al Fondo Tesoreria INPS.
Massime di principio
- In materia di ammissione al passivo fallimentare, il lavoratore può insinuare il credito per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria INPS, perché il datore di lavoro conserva la titolarità passiva dell’obbligazione.
- Il datore di lavoro fallito non è un mero adiectus solutionis causa rispetto alle quote di TFR confluite nel Fondo Tesoreria: se non ha effettuato i versamenti dovuti, il credito resta azionabile nei suoi confronti nel concorso.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile l’esposizione sommaria dei fatti di causa; la sola trascrizione del provvedimento impugnato non è sufficiente a integrare il requisito di ammissibilità.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo distinto e riconoscibile per ciascun vizio dedotto: la commistione di errori di diritto, vizi processuali e censure motivazionali rende il ricorso inammissibile.
- La denuncia del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento di discussione processuale e della sua decisività; altrimenti la censura è inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia.
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