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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Natali ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva (limitata alla distrazione di somme di denaro fuoriuscite dalle casse sociali come presunti rimborsi di finanziamenti soci e come restituzione provvigioni a un'altra società) relativamente alla società "Fashion Project s.r.l.". Lamentava specificamente che le somme erano in realtà rimborsi di finanziamenti soci (osservando che la dicitura "infruttiferi" indicherebbe ripaghi di prestiti, non distrazioni) e contestava la valutazione della Corte sui documenti, in particolare sulla nota di credito a favore di "Confezioni Moda Italia s.r.l.", sostenendo che quella nota costituisse il supporto documentale dell'operazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorrente non ha adeguatamente confrontato e confutato il ragionamento motivazionale della Corte d'appello (violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.), limitandosi a critiche generiche, scoordinate e prive della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata. La Corte di appello aveva fondato la qualificazione delle somme come non finanziamenti con argomenti concreti: la loro natura "infruttifera" nelle scritture, la condizione di cronico indebitamento e insufficienza del capitale della società (più coerente con conferimenti piuttosto che prestiti), e il fatto che le restituzioni fossero risultate a favore di Natali, amministratore che non risultava finanziatore, indicativo quindi di distrazione. Quanto alla nota di credito, la Corte territoriale aveva accertato la mancanza di corrispondenza reale tramite interlocuzione con l'impresa destinataria e la effettiva registrazione in contabilità della fuoriuscita di denaro. Per l'inammissibilità, Cassazione ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla durata delle pene accessorie oggetto di riforma da parte della Corte d'appello

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Utilizzato per affermare l'obbligo del ricorrente di confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata: i motivi di cassazione devono essere correlati e articolati rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823

    Precedente richiamato per ribadire che i motivi di ricorso sono inammissibili se mancano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato

  • art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103)

    l. 23 giugno 2017, n. 103

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende a titolo equitativo per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte costituzionale, 13/6/2000 n. 186

    Citata quale riferimento giurisprudenziale per la determinazione della colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità e quindi per la commisurazione della sanzione alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente e argomentare direttamente sulle ragioni espresse dalla decisione impugnata; critiche generiche o non correlate rendono il ricorso inammissibile (art. 581 c.p.p.).
  • Le diciture contabili isolate (es. "infruttiferi") non sono decisive: il giudice valuta la totalità degli elementi economico-contabili (stato patrimoniale, indebitamento, capitale proprio) per distinguere tra prestiti e conferimenti o distrazioni.
  • Se le somme risultano accreditate a favore dell'amministratore che non è dimostrato essere finanziatore, ciò rafforza la qualificazione come distrazione piuttosto che come restituzione di prestiti.
  • Documenti come note di credito richiedono riscontro fattuale: la loro mera produzione non impedisce che il giudice valorizzi verifiche con il destinatario e l'effettiva registrazione dei movimenti di cassa.
  • Su cassazione la rivalutazione dei fatti è limitata: per contestare la valutazione probatoria occorre dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione, non un semplice disaccordo sui fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e una sanzione alla Cassa delle ammende; è quindi importante che il gravame sia coerente, circostanziato e tecnicamente conforme ai requisiti dell'art. 581 c.p.p.

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