Cassazione Penale, Sentenza n. 6334/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di danneggiamento di un'autovettura, ritenendo inefficace la remissione di querela perché il danno sarebbe stato commesso su cosa "esposta alla pubblica fede" (aggravante richiamata dall'art. 625 n.7 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 635 c.p. per disparità di trattamento rispetto al furto; 2) carenza e contraddittorietà di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante (sosteneva che il proprietario era presente e alla guida al momento del fatto); 3) vizio di qualificazione giuridica per aver ritenuto procedibilità d'ufficio quando, a suo avviso, il fatto era procedibile a querela; 4) interpretazione errata dell'art. 625 n.7 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7 c.p. (richiamata dall'art. 635) non fosse configurabile perché l'autovettura era custodita personalmente dal proprietario alla guida, il quale esercitava la custodia del bene. Ne consegue che il reato era procedibile a querela e che la remissione di querela resa dalla persona offesa ha estinto il reato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; revocate le statuizioni civili; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
L'art. 635 disciplina il danneggiamento. Il quinto comma stabilisce la procedibilità a querela per talune ipotesi; la Corte ha ritenuto che, non sussistendo l'aggravante, il fatto ricadesse nella procedibilità a querela e dunque fosse estinto per remissione di querela.
art. 625 cod. pen.
n. 7 (come richiamato dall'art. 635)
La circostanza di cui al n.7 qualifica come aggravante il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. La Corte ha interpretato che tale aggravante non si applica quando la cosa è custodita personalmente dal proprietario (presenza e custodia diretta), essendo la ratio della norma la tutela dei beni lasciati fuori dalla vigilanza del proprietario.
art. 3 Cost.
Citato dal ricorrente per una presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto, risolvendo la controversia sulla base della prova della custodia del bene.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto di difesa; non è stata esaminata come autonoma ragione decisiva, essendo la causa della pronuncia l'accertamento sulla applicabilità dell'aggravante e la conseguente procedibilità.
art. 111 Cost.
Sollevata dal ricorrente come profilo di violazione del giusto processo; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva e ha deciso sul merito della qualificazione del fatto e della procedibilità.
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede) non si applica, salvo prova contraria, quando la cosa è custodita personalmente dal proprietario: la presenza e la custodia diretta escludono la finalità protettiva dell'aggravante.
- Se il reato contestato è procedibile a querela e la persona offesa ha validamente rimesso la querela, il reato si estingue; la remissione va valutata dopo aver accertato se sussista o meno una causa di procedibilità d'ufficio.
- Le questioni di costituzionalità sollevate sono inutili se la controversia può essere risolta con un accertamento di fatto o di corretta interpretazione della norma (principio di rilevanza): il giudice può decidere sul caso concreto senza entrare nel merito della questione costituzionale se non rilevante.
- In contenziosi simili, è fondamentale provare lo stato di custodia del bene al momento del fatto: la presenza del proprietario o di un soggetto che esercita la custodia diretta può trasformare un'ipotesi di procedibilità d'ufficio in una procedibilità a querela.
- Quando il danneggiamento è accompagnato da altre condotte (es. minacce), ciascuna fattispecie va valutata separatamente: l'estinzione di una fattispecie procedibile a querela non incide automaticamente su reati concorrenti procedibili d'ufficio o già estinti per prescrizione.
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