Sentenza n. 1734/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto «progetto operativo di messa in sicurezza permanente discariche -OMISSIS- - ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 c. 5 del d.lgs. 267/00 e s.m. e i» nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente recante prescrizioni operative per la gestione del percolato e il ripristino della barriera idraulica delle discariche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sindacale deducendo violazione dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 97 Cost., eccesso di potere e incompetenza relativa, sostenendo l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente. In particolare, ha contestato l'effettivo superamento dei valori soglia degli inquinanti, richiamando proprie relazioni ambientali e una relazione ARPA precedente; ha affermato che i livelli del percolato e i parametri di attivazione delle pompe sarebbero stati definiti soltanto da un progetto del 2024 non ancora operativo per la mancata acquisizione delle garanzie finanziarie; ha dedotto l'indeterminatezza delle prescrizioni relative ai livelli di attacco e stacco delle pompe e al riempimento dei serbatoi; ha sostenuto di immettere già in fognatura quantitativi prossimi al limite massimo autorizzato; ha contestato l'obbligo di smaltire ulteriori 150 mc giornalieri mediante autobotti, sia perché costituente modifica delle autorizzazioni sia per l'esiguità del termine assegnato; ha dedotto che la barriera idraulica non fosse stata formalmente disattivata e che l'inattività di alcune pompe dipendesse da un guasto all'alimentazione elettrica; infine, ha sostenuto che il Comune avrebbe potuto utilizzare somme già trattenute per finanziare gli interventi senza ricorrere all'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente. Ha affermato che tali ordinanze richiedono una materia rientrante nella competenza normativa, un pericolo attuale o imminente, l'accertamento della situazione di rischio e l'assenza di strumenti ordinari adeguati; la situazione eccezionale va riferita alla necessità e urgenza attuale dell'intervento, anche se il pericolo deriva da una situazione preesistente o imputabile all'amministrazione. Il potere può essere esercitato anche durante una procedura ordinaria di ripristino ambientale, quando sopravvengano criticità eccezionali, e può coesistere con gli strumenti dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006. Nel caso concreto, la relazione ARPA posta a fondamento dell'ordinanza aveva accertato criticità operative nella gestione del percolato, smaltimenti in fognatura inferiori al limite massimo, mancato smaltimento tramite autobotti e inattività di tutti i pozzi della barriera idraulica. Il superamento dei parametri risultava inoltre da precedenti relazioni della stessa ricorrente e da una relazione tecnica di sua fiducia. Le relazioni ARPA erano state richiamate nell'ordinanza e il loro contenuto era stato in parte trasfuso nel provvedimento, sicché non si configurava una motivazione postuma. Il giudice ha ritenuto sufficientemente determinati i livelli di attacco e stacco delle pompe, ricavabili dalla tabella allegata alla determinazione dirigenziale vigente; ha giudicato ragionevole l'obbligo di utilizzare al massimo la capacità della rete fognaria e di smaltire ulteriori 150 mc giornalieri mediante autobotti, anche perché tale misura era coerente con precedenti accordi e il termine di 15 giorni era compatibile con un contratto di smaltimento già stipulato. È stata ritenuta legittima anche la prescrizione di riattivare la barriera idraulica: benché l'inattività di tre pompe dipendesse da un'anomalia elettrica risalente al 2024, la società avrebbe dovuto intervenire per risolverla. Le sopravvenute condizioni eventualmente migliorative non incidono sulla legittimità dell'atto, da valutare secondo la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'emanazione. Il TAR ha infine escluso che le somme trattenute dal Comune potessero sostituire l'intervento immediato imposto al gestore, anche perché insufficienti rispetto ai costi necessari. Ha negato la verificazione richiesta, poiché avrebbe cristallizzato una situazione successiva e non rilevante ai fini della legittimità originaria. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze locali, esercitabile solo in presenza di presupposti tassativi e in assenza di strumenti ordinari adeguati.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato insieme all'art. 50 quale base dei poteri extra ordinem, soggetti ai requisiti di necessità, urgenza, pericolo attuale e residualità.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Gli strumenti ordinari in materia di gestione dei rifiuti possono coesistere con l'ordinanza contingibile e urgente; quest'ultima non è illegittima se serve a fronteggiare un pericolo eccezionale che richiede intervento immediato.
Tabella 2, Allegato 5, Parte IV d.lgs. 152/2006
Costituisce il riferimento normativo per i limiti dei parametri di contaminazione delle acque sotterranee richiamati negli accertamenti tecnici.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa; la censura è stata respinta in ragione della ritenuta correttezza dell'istruttoria e della proporzionalità delle prescrizioni.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti richiede la ricorrenza congiunta di una materia prevista dalla legge, di un pericolo attuale o imminente per gli interessi pubblici tutelati, di un accertamento della situazione di rischio e dell'assenza di strumenti ordinari adeguati; trattandosi di potere extra ordinem, tali presupposti sono di stretta interpretazione.
- L'eccezionalità e imprevedibilità che legittimano un'ordinanza contingibile e urgente devono essere riferite alla necessità e urgenza attuale dell'intervento, non necessariamente all'origine imprevedibile della situazione di pericolo; il potere può quindi essere esercitato anche per fronteggiare una situazione preesistente o imputabile allo stesso soggetto destinatario o all'amministrazione.
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate anche nel corso di procedure ordinarie di bonifica o ripristino ambientale e possono coesistere con gli strumenti previsti dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006, quando le concrete criticità richiedano misure immediate e non differibili.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; le sopravvenienze, compresi eventuali miglioramenti della situazione ambientale, non ne compromettono retroattivamente la validità.
- Non costituisce motivazione postuma il richiamo in giudizio a un atto istruttorio preesistente, già richiamato nel provvedimento e il cui contenuto sia riportato o ricostruibile dall'ordinanza; in tale ipotesi l'atto istruttorio è fonte delle ragioni già poste a fondamento della decisione, non integrazione successiva della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →