Sentenza n. 3312/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Viterbo ha negato il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore della Provincia di Viterbo di diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse svolto un’istruttoria superficiale, ritenendo determinante una denuncia-querela relativa a un diverbio seguito a un sinistro stradale, senza approfondire l’effettivo svolgimento dei fatti. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento. Il diniego era fondato sul procedimento penale per lesioni personali, definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, e sulla valutazione della condotta come indice di aggressività e di incapacità di controllo degli impulsi violenti. Il ricorrente ha altresì invocato una querela da lui presentata nei confronti dell’autista coinvolto nel sinistro, una medaglia d’argento al valor civile e il successivo aggiornamento della propria posizione nel Centro Elaborazione Dati Interforze.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, in funzione preventiva della tutela della pubblica sicurezza. Ai sensi degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., il diniego può fondarsi non solo sulla capacità di abusare delle armi, ma anche sull’assenza della buona condotta, derivante da fatti estranei alla gestione delle armi e tali da rendere il soggetto non meritevole della licenza. Il procedimento penale per lesioni personali è stato ritenuto idoneo a fondare una prognosi di inaffidabilità, anche se il procedimento si era concluso per remissione di querela: l’Amministrazione può valutare il fatto nella sua dimensione storica, senza essere vincolata dall’estinzione del reato, dall’archiviazione o dalla remissione. Il Collegio ha ritenuto completa l’istruttoria e adeguata la motivazione del Questore, che aveva valorizzato la condotta tenuta e l’aggressività manifestata. La querela presentata dal ricorrente e la medaglia al valor civile non sono state considerate decisive, anche perché non erano state rappresentate dall’interessato durante il procedimento nonostante il preavviso di diniego. L’aggiornamento della posizione nel Centro Elaborazione Dati Interforze è stato ritenuto irrilevante perché successivo all’adozione dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sia riscontrabile una capacità di abuso.
art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Consente all’autorità competente, in sede di rilascio o ritiro dei titoli abilitativi, di valutare anche l’assenza della buona condotta, desumibile da fatti estranei alla gestione delle armi che rendano il soggetto non meritevole della licenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, poiché il divieto di detenzione e porto di armi rappresenta la regola generale e l’autorizzazione amministrativa costituisce un’eccezione subordinata alla piena affidabilità dell’interessato e all’assenza di rischi anche potenziali per la sicurezza pubblica.
- Nel valutare l’affidabilità ai fini del rilascio o del rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare anche fatti estranei all’uso delle armi, qualora siano sintomatici dell’assenza di buona condotta o dell’incapacità di controllare impulsi aggressivi.
- La valutazione di inaffidabilità ai fini del porto d’armi può fondarsi anche su un procedimento penale non concluso con condanna, nonché sulla dimensione storica della condotta, senza che la remissione della querela, l’estinzione del reato o l’archiviazione del procedimento impongano di ritenere superato il giudizio di pericolosità o inaffidabilità.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza resta limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della sufficienza della motivazione, della ragionevolezza e della proporzionalità della prognosi di inaffidabilità.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi deve essere valutata in rapporto allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; gli aggiornamenti successivi non incidono sulla legittimità originaria dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →