Regolamento (UE) 2020/2102
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione del 15 dicembre 2020 che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione. A tal fine individua l’autorità competente britannica e gli organismi di controllo incaricati, e modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 inserendo il Regno Unito tra i paesi terzi riconosciuti. L’applicazione decorre dal 1º gennaio 2021, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti nel regolamento (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione. Il riconoscimento riguarda il solo Regno Unito di Gran Bretagna, con esclusione dell’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato IV, in ragione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso. Il regolamento incide sulla disciplina dell’importazione di ortofrutticoli nell’UE e sulla lista dei paesi terzi i cui controlli sono riconosciuti.
Riconoscimento dei controlli di conformità per gli ortofrutticoli del Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 interviene nel quadro dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di riconoscere, su richiesta di un paese terzo, i controlli di conformità alle norme di commercializzazione eseguiti prima dell’importazione nell’Unione. La misura è adottata in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione e della necessità di garantire continuità e certezza giuridica nei flussi commerciali di ortofrutticoli a partire dal 1º gennaio 2021.
Presupposti del riconoscimento
La Commissione prende atto della richiesta presentata dal Regno Unito e dell’impegno di tale paese a rispettare, dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, le prescrizioni applicabili alla commercializzazione degli ortofrutticoli. Il riconoscimento è giustificato dalla valutazione secondo cui la normativa britannica applicabile dal 1º gennaio 2021 manterrà norme di commercializzazione equivalenti a quelle in vigore nell’Unione.
Ambito materiale e territoriale
Il regolamento riguarda esclusivamente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione. Il testo chiarisce che, a seguito dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti al Regno Unito contenuti nell’allegato IV non comprendono l’Irlanda del Nord. In altri termini, il riconoscimento opera per la Gran Bretagna e non per l’Irlanda del Nord ai fini dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti.
Autorità competente e organismi incaricati
Ai sensi dell’articolo 2, la responsabilità dei controlli riconosciuti è attribuita al "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs". L’esecuzione materiale dei controlli appropriati è affidata, per l’Inghilterra e il Galles, all’"Horticulture Marketing Inspectorate (HMI)" e, per la Scozia, alla "Scottish Government's Horticulture and Marketing Unit (HMU)".
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
Il regolamento modifica il sistema degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sostituendo l’allegato IV, che elenca i paesi terzi i cui controlli di conformità sono riconosciuti e i prodotti interessati. Nell’allegato aggiornato il Regno Unito è inserito accanto ad altri paesi terzi già riconosciuti, con riferimento agli ortofrutticoli freschi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1º gennaio 2021. La Commissione evidenzia che l’entrata in vigore urgente è funzionale a una transizione ordinata del commercio dopo la fine del periodo transitorio. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riconoscimento dei controlli britannici
L’articolo 1 dispone che i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell’importazione nell’Unione sono riconosciuti, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Autorità competente e organismi di controllo
L’articolo 2 individua quale autorità competente il "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs". Per l’esecuzione dei controlli sono designati l’"Horticulture Marketing Inspectorate (HMI)" per Inghilterra e Galles e la "Scottish Government's Horticulture and Marketing Unit (HMU)" per la Scozia.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 543/2011
L’articolo 3 sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, aggiornando l’elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono riconosciuti e i relativi prodotti. Nell’allegato compare il Regno Unito per gli ortofrutticoli freschi, con precisazione che, ai fini dell’allegato, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021. È inoltre ribadita la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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