Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla Tarsu 2013 per euro 4.510,57, deducendo in primo grado l'invalidità derivata della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto e ottenendo accoglimento. In appello, l'agente della riscossione aveva prodotto documenti ritenuti idonei dalla CTR a dimostrare la notifica dell'avviso di accertamento, notificato il 6 luglio 2016 mediante consegna a mani della destinataria; la CTR aveva anche affermato che, per contestare la sottoscrizione, sarebbe stata necessaria querela di falso. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 1, comma 57, l. n. 124/2017, 11, comma 1, delle preleggi e 216 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito fede privilegiata alla ricevuta della raccomandata nonostante provenisse da un licenziatario privato. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, con accoglimento dell'istanza e integrale pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata della pretesa tributaria oggetto di causa, dell'accoglimento dell'istanza e dell'integrale versamento della somma dovuta; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. È stato inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la declaratoria di estinzione non è equiparata a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 261/1999, art. 4
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la raccomandata proveniente da licenziatario privato non avrebbe fede privilegiata nel senso ritenuto dalla CTR
L. n. 124/2017, art. 1, comma 57
richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulla natura del servizio postale e sul valore probatorio della ricevuta
preleggi, art. 11, comma 1
invocato dalla ricorrente nel motivo di legittimità, senza ulteriore specificazione nel testo
c.p.c., art. 216
richiamato dalla ricorrente in relazione al disconoscimento della sottoscrizione e alla necessità, secondo la CTR, di querela di falso
L. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252
consente la definizione agevolata della pretesa tributaria; la Corte prende atto dell'adesione e del pagamento integrale come presupposti dell'estinzione del giudizio
L. n. 197/2022, art. 1, comma 197
le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione perché opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Cass. n. 25485 del 12/10/2018
richiamata per affermare che la declaratoria di estinzione non comporta il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria oggetto del giudizio di cassazione viene definita con adesione a una procedura agevolata prevista dalla legge speciale e risulta l'integrale pagamento di quanto dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione del giudizio comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione agevolata.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non opera quando il giudizio si estingue, poiché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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