Cassazione Penale, Sentenza n. 797/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, riformando il provvedimento del Gip (custodia in carcere per concorso in estorsione aggravata), aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 274 lett. a) e b) c.p.p., lamentando omissione di motivazione sul rischio di inquinamento probatorio e sul pericolo di fuga, e con memoria ha poi contestato anche il fondamento del rischio di reiterazione, sostenendo l'insussistenza di elementi concreti a sostegno di tali esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure difensive siano eccentriche rispetto al contenuto dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale del riesame aveva motivato la misura esclusivamente sulla base dell'art. 274 lett. c) (rischio concreto e attuale di commissione di reati della stessa specie), valorizzando la gravità del fatto e la contiguità dell'indagato a soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata. Le doglianze sulla mancata motivazione rispetto alle lett. a) e b) non attaccavano la motivazione effettiva del giudice; le deduzioni sulla reiterazione introdotte con la memoria sono state considerate motivo nuovo e dunque inammissibili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, con statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte osserva che il Tribunale del riesame ha fondato la misura cautelare sulla lett. c) dell'art. 274 (rischio concreto ed attuale di commissione di reati della stessa specie), valorizzando gravità del fatto e contiguità con soggetti di criminalità organizzata; non avendo il giudice fatto leva sulle lett. a) e b), la loro mancanza di motivazione non poteva costituire il centro della censura difensiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per disporre le statuizioni consequenziali all'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso provvedimenti 'de libertate' i motivi devono essere strettamente connessi al contenuto dell'ordinanza impugnata; deduzioni eccentriche rispetto alle ragioni effettive del provvedimento sono di regola inammissibili.
- Se il giudice di merito motiva la misura su una specifica esigenza cautelare (es. art. 274 lett. c)), il ricorso deve criticare quella motivazione e non prospettare censure su esigenze non utilizzate dal giudice.
- Per contestare la sussistenza di esigenze cautelari (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) il difensore deve indicare elementi di fatto concreti e specifici che dimostrino l'assenza di tali rischi; affermazioni generiche o prive di ancoraggio fattuale sono insufficienti.
- Motivi nuovi introdotti successivamente (ad es. in memoria) possono essere dichiarati inammissibili se non rispettano i termini e le condizioni previste dalla giurisprudenza per i provvedimenti 'de libertate' (in genere l'introduzione di nuovi motivi è ammessa solo all'inizio della discussione), perciò è essenziale curare la tempestività e la coerenza delle censure.
- Quando la motivazione del giudice valorizza gravità del fatto e contiguità con ambienti criminosi, tale quadro può ritenersi idoneo a giustificare il rischio di commissione di reati analoghi se emerga come concreto e attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 752/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 753/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 755/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 756/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 757/2025 del 09/01/2025
- Sentenza penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 758/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →