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Sentenza

Sentenza n. 2810/2026 - Milano, Sezione 1

per ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 376/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15/04/2025, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 3.000,00=, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. *** Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.

Giustizia amministrativa202601142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per sei anni scolastici, per complessivi euro 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 376/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 aprile 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta con accredito complessivo di euro 3.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 settembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'accredito dell'importo con gli interessi legali, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente e gli interessi previsti dal titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso deciso, rende procedibile la domanda di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; tali strumenti sono stati messi a disposizione del commissario ad acta.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nel titolo esecutivo per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; il TAR dispone analogamente la distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare piena e completa esecuzione al comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario, fissando un termine per l'adempimento e precisando le attività necessarie a soddisfare il diritto accertato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla richiesta di intervento della parte interessata.
  • Il commissario ad acta, nell'esecuzione di un titolo di condanna al pagamento posto a carico di un'amministrazione statale, può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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