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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27714/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli che, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione i reati tributari contestati al DELLA RAGIONE (artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000), ha confermato la confisca delle somme versate sui conti correnti dell'imputato ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge per l'errata applicazione e la presunta retroattività dell'art. 578-bis (richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4145/2023), 2) illegittimità della confisca anche su somme appartenenti a cointestatari del conto mai coinvolti nel processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la confisca disposta dalla Corte d'Appello è di natura "diretta" (non contestata dalla difesa) e, quale misura di sicurezza/ablativa, può essere applicata anche se il reato è estinto per prescrizione, quando sia intervenuta una condanna in primo grado; il divieto di applicazione retroattiva dell'art. 578-bis riguarda le ipotesi in cui la confisca assume natura sanzionatoria/equivalente; b) i principi più recenti delle Sezioni Unite (Massini) che qualificano come per equivalente la confisca del denaro sul conto corrente non comportano un risultato più favorevole per il ricorrente nel caso di reati tributari caratterizzati da profitto per mancato decremento; c) il ricorrente non ha legittimazione a dolersi dell'ablazione di somme cointestate: il vero interessato (il cointestatario) deve far valere le proprie ragioni nei rimedi esecutivi competenti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 4

    Norme che individuano i reati tributari per i quali l'imputato era stato originariamente condannato; rilevanti per la qualificazione del profitto fiscale (mancato decremento) ma non incidono sulla decisione circa la natura della confisca

  • art. 578-bis c.p.p.

    Norma invocata per la confisca delle somme sui conti correnti; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione, nel caso di confisca "diretta" intesa come misura di sicurezza/ablativa, non sia esclusa dal fatto che il reato sia estinto per prescrizione, perché il divieto di retroattività riguarda principalmente le confische con funzione sanzionatoria/di equivalente

  • Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023 (Tinè, Rv. 284529)

    Precedente richiamato per distinguere la confisca per equivalente (di natura sanzionatoria) dalla confisca diretta (misura di sicurezza) e per affermare il divieto di applicazione retroattiva dell'art. 578-bis nelle ipotesi punitive, mentre la confisca diretta può essere applicata anche in presenza di prescrizione dopo condanna in primo grado

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini, Rv. 287756)

    Pronuncia che attribuisce alla confisca del denaro sul conto corrente la natura di confisca per equivalente con prevalente valenza ripristinatoria (non punitiva), salvo sottrazione di beni di valore eccedente il vantaggio illecito; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche se questi principi fossero trasposti ai reati tributari, non muterebbero l'esito favorevole al rigetto del ricorso nel caso concreto

  • Sezioni Unite n. 4145 del 2023

    Richiamata dalla difesa per sostenere che l'art. 578-bis non è applicabile retroattivamente; la Corte ha tuttavia ritenuto che tale divieto non operi quando la confisca sia qualificata come diretta/misura di sicurezza, e la difesa non ha contestato la qualificazione di confisca diretta

Massime di principio

  • Distinguere sempre la natura della confisca: confisca diretta (misura di sicurezza/ablativa) vs confisca per equivalente (natura sanzionatoria). La disciplina della retroattività dell'art. 578-bis si applica diversamente a seconda di questa qualificazione.
  • Se la confisca è qualificata come diretta e vi è stata condanna in primo grado, l'ablazione può essere mantenuta anche se il reato si è successivamente estinto per prescrizione.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite che qualificano la confisca di somme su conto corrente come per equivalente possono avere rilievo interpretativo, ma non determinano automaticamente una posizione più favorevole per l'imputato nei reati tributari caratterizzati da "profitto" inteso come mancato decremento.
  • Chi contesta l'applicazione della confisca su somme cointestate deve essere il reale titolare dei diritti (il cointestatario): il rimedio più efficace per il cointestatario è far valere le proprie ragioni in sede esecutiva, non attraverso il ricorso dell'imputato privo di legittimazione su beni altrui.
  • In casi simili, è fondamentale che la difesa contesti tempestivamente e in modo specifico la natura della confisca (diretta vs per equivalente) e deduca le conseguenze di eventuali pronunce di legittimità sopravvenute, indicando in che modo esse incidano retroattivamente sul caso concreto.

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