Cassazione Penale, Sentenza n. 00103/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che confermava le condanne pronunciate nel giudizio abbreviato: Khalfi contestava la mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante per l'ingente quantitativo e la determinazione della pena; Lazzarato contestava un errore materiale nel dispositivo (pena indicata diversamente nella motivazione e nel dispositivo) e la motivazione sulla determinazione della pena base; Mascioli articolava numerosi motivi volti a censurare la regolarità e i presupposti dell'operazione sotto copertura (richiesta di acquisizione di atti/processi colombiani, presunta provocazione da parte dell'infiltrato "Charlie01", omissione di acquisizione di documentazione straniera e verbali, nullità/irregolarità delle autorizzazioni ex art. 9 legge 16/3/2006 n.146, violazioni della procedura di rogatoria e dell'art. 723 c.p.p., travisamento della prova, mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneità dell'azione, contestazione della recidiva e eccessività della pena).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. In particolare: il ricorso di Khalfi è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato per carenza di specificità e per insussistenza dei vizi indicati; il ricorso di Lazzarato è stato rigettato (l'errore materiale nel dispositivo era stato comunque già corretto dalla Corte d'appello, che ha disposto che la pena da intendersi nel dispositivo è quella di anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa); il ricorso di Mascioli è stato complessivamente rigettato: la Corte ha ritenuto che le censure sull'operazione sotto copertura, sulla mancata acquisizione di atti esteri e sulla provocazione non dimostrassero l'illegittimità dell'attività investigativa né l'insussistenza degli elementi di responsabilità; le risultanze di osservazione, il sequestro e le dichiarazioni del coimputato risultano sufficienti a fondare la condanna. Le condanne confermate e/o definitive risultano quindi, in concreto, quelle applicate in sede di merito (allo stato: Khalfi 5 anni e euro 60.000 di multa; Mascioli anni 6 e mesi 8 e euro 80.000 di multa; Lazzarato pena rideterminata dalla Corte d'appello in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa, per effetto della correzione dell'errore materiale e dell'operato in riforma).
Norme richiamate
Codice penale
art. 110 cod. pen.; art. 133 cod. pen.; art. 43 cod. pen.; art. 49 cod. pen.; art. 101 cod. pen.; art. 62-bis cod. pen.
Art.110 richiamato per concorso di persone; art.133 (criteri per la determinazione della pena) interpretato come obbligo del giudice di esporre il bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti; art.62-bis utilizzato per la riduzione della pena per il rito abbreviato; art.101 (recidiva) interpretato estensivamente per «reati della stessa indole"; art.49/43 menzionati nel confronto con la scriminante e responsabilità.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73; art. 80, comma 2
Art.73 e art.80 comma 2 usati per configurare i reati di traffico e per applicare l'aggravante del rilevante quantitativo; il dato ponderale è stato valorizzato sia ai fini dell'aggravante sia come elemento di gravità ai fini della determinazione della pena.
Legge 16 marzo 2006 n. 146
Disciplina le operazioni "sotto copertura" e prevede una causa di giustificazione per agenti/infiltrati che acquistano/occultano sostanze per acquisire prove. La Corte ha precisato che l'inosservanza formale degli obblighi previsti non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; la norma delimita l'area di non punibilità dell'operatore, ma non introduce di per sé sanzioni processuali di inutilizzabilità.
Codice di procedura penale
art. 415-bis c.p.p.; art. 603 c.p.p.; art. 178 c.p.p.; art. 192 c.p.p.; art. 546 c.p.p.; art. 723 c.p.p.
Art.415-bis (accesso/avviso sul fascicolo): richiamato in connessione alla conoscenza di atti; art.603 (rinnovazione istruttoria in appello): interpretato restrittivamente: il giudice di appello può ordinare l'assunzione di nuove prove solo se assolutamente necessarie e potenzialmente decisive; art.178/192/546 utilizzati nel confronto sulla prova e sulla sua valutazione e sulla chiamata in correità; art.723 (rogatorie internazionali): interpretato nel senso che il Ministro della Giustizia ha poteri di non dare corso per ragioni di sovranità o sicurezza, ma non di autorizzare a monte la rogatoria; lo scambio di informazioni tra Stati può avvenire anche in via spontanea.
Convenzione / Trattato Italia-Colombia
ratificata con legge 17 luglio 2020 n. 82
Prevede forme di cooperazione e scambio di informazioni, anche spontaneo; la Corte ha ritenuto che il trattamento rogatorio e lo scambio informativo tra le autorità non hanno configurato violazione formale tale da inficiare l'uso probatorio nel processo italiano.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)
Richiamata come parametro di equo processo: la Corte ha ritenuto che irregolarità formali nelle autorizzazioni di operazioni sotto copertura non equivalgono automaticamente a violazione dell'art.6, salvo che emergano vizi tali da comprometterne la stessa equità.
Giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione
Richiamati i principi che distinguono tra istigazione/induzione illecita (che può rendere utilizzabile la prova o produrre inutilizzabilità quando l'azione deriva esclusivamente dall'istigazione) e mera occasione-offerta dall'infiltrato (che non esclude la responsabilità del soggetto).
Massime di principio
- La Cassazione sindaca prioritariamente la correttezza giuridica e la motivazione della decisione di merito; la rivalutazione dei fatti è possibile solo se emerge un travisamento palese o un motivo di diritto.
- Le operazioni "sotto copertura" regolate dall'art. 9 legge 146/2006 richiedono autorizzazioni e comunicazioni, ma l'irregolarità formale non rende automaticamente inutilizzabili le prove: occorre dimostrare che la violazione ha inciso sull'equità del processo (art.6 CEDU).
- La provocazione/istigazione da parte di infiltrati rileva solo se è dimostrato che il reato è stato esclusivamente determinato dall'intervento dell'agente; la mera fornitura dell'occasione non esclude la responsabilità dell'agente "provocato".
- Per censurare l'uso di atti esteri o la mancata rogatoria occorre indicare e allegare gli atti specifici e dimostrare la loro decisività; obiezioni generiche sono inammissibili.
- Il giudice deve motivare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti secondo art.133 c.p.; la critica generica alla valutazione del merito o alla graduazione della pena senza elementi nuovi e specifici è inammissibile.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) è eccezionale: il giudice la deve disporre solo se la prova è assolutamente necessaria e potenzialmente idonea a cambiare il convincimento.
- La prova della conoscenza del contenuto dello stupefacente può essere fondata su elementi di osservazione diretta, comportamento post-sequestro e dichiarazioni di coimputati; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione logica e di merito dei giudici del fatto.
- In presenza di rogatorie internazionali e di convenzioni bilaterali, il potere del Ministro a bloccare l'esecuzione è limitato a ragioni di sovranità o sicurezza; il semplice ricorso alla cooperazione internazionale e alla rogatoria non invalida in automatico l'uso probatorio degli elementi acquisiti.
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