Cassazione Penale, Sentenza n. 42208/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità del giudizio di appello per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., lamentando l'omessa e/o erronea notifica dell'avviso di citazione per l'udienza d'appello sia all'imputato sia al difensore di fiducia (notifiche inviate a PEC di altro avvocato). Chiedeva inoltre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il termine di dieci giorni per chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. decorre dalla cessazione del caso fortuito/forza maggiore (ossia dalla data in cui l'imputato ha potuto avere conoscenza del giudizio d'appello: 16/12/2021). Il ricorso è stato depositato il 22/12/2021, dunque tempestivo. Dalla documentazione è risultata l'omessa/errata notifica all'imputato e al suo difensore di fiducia (PEC diversa), integrando nullità assoluta ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
termine di dieci giorni per l'istanza di rimessione in termini
Il termine di 10 giorni decorre da quando cessa il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (ossia dalla conoscibilità del giudizio), e la rimessione in termini è possibile quando l'omessa notifica ha impedito la partecipazione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nullità per mancata citazione dell'imputato
L'omessa citazione dell'imputato nel giudizio d'appello integra una nullità assoluta che comporta l'annullamento della sentenza, se la mancata citazione ha effettivamente impedito la partecipazione.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
effetti della nullità per la parte resistente
La mancata citazione del difensore di fiducia è nullità assoluta in sede di cognizione e deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
possibilità di notificare al difensore
La notifica al difensore è ammissibile ma deve essere effettuata correttamente (al corretto indirizzo PEC/domicilio eletto); la notifica ad altro indirizzo non vale a supplire la mancata citazione.
art. 670 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'eccezione relativa alla nullità per mancata citazione in appello non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ex art. 670, trattandosi di vizio della cognizione da impugnare in cassazione.
Massime di principio
- L'omessa notifica della citazione per il giudizio d'appello all'imputato o al difensore di fiducia costituisce, se idonea a impedire la partecipazione, una nullità assoluta rilevabile in cassazione e suscettibile di annullamento della sentenza di appello.
- La richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. va proposta entro dieci giorni dalla cessazione del caso fortuito o della forza maggiore: il termine decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto/processo.
- La notifica al difensore eseguita a indirizzo erroneo (es. PEC di altro avvocato) non supplisce alla regolare citazione del difensore di fiducia e può giustificare la nullità dell'atto di cui l'interessato ha subito pregiudizio.
- Le nullità connesse alla regolarità della formazione del giudizio di cognizione non sono rimediabili tramite incidente di esecuzione (art. 670) ma devono essere impugnate con ricorso per cassazione.
- In presenza di documentazione autosufficiente che dimostri l'omessa/errata notifica e la mancata partecipazione per causa a ciò riconducibile, la Corte può valutare congiuntamente la rimessione in termini e il merito del ricorso per ragionevole durata del processo.
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