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Direttiva 2008/42

Direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, introducendo nuove limitazioni per diverse sostanze profumanti e aggiornando alcune voci già esistenti. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 4 ottobre 2008 e applicarle dal 4 aprile 2009, mentre i prodotti non conformi non possono essere commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009. Le modifiche incidono soprattutto su etichettatura, concentrazioni massime, valori di perossido e divieti/limitazioni per specifiche sostanze o famiglie di sostanze.

Adeguamento tecnico degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con nuove restrizioni e limiti per specifiche sostanze profumanti e cosmetiche.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con effetti sugli operatori che immettono tali prodotti sul mercato dell’Unione e sugli Stati membri chiamati a recepire e far rispettare le nuove restrizioni. Riguarda in particolare sostanze impiegate come composti odoranti e aromatici, ingredienti profumanti e alcune sostanze/famiglie di sostanze già presenti o da inserire negli allegati II e III. Sono esclusi, per coerenza richiamata nei considerando, i prodotti per uso orale rispetto ad alcune restrizioni di sensibilizzazione, nei casi in cui le sostanze siano autorizzate come aromatizzanti nei prodotti alimentari; resta ferma la disciplina specifica delle sostanze vietate o limitate negli allegati modificati.

Direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici

La direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE. L’obiettivo è aggiornare il quadro delle sostanze vietate o soggette a restrizioni, in particolare per ingredienti e composti profumanti, sulla base delle valutazioni del comitato scientifico dei prodotti di consumo e del codice deontologico IFRA.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la necessità di tenere conto dell’esposizione alle sostanze sensibilizzanti indipendentemente dalla funzione svolta nei cosmetici, salvo la diversa considerazione per le sostanze impiegate in prodotti per uso orale, per le quali non si riscontrano reazioni di sensibilizzazione secondo quanto riportato nei considerando. Per coerenza con la disciplina degli aromatizzanti alimentari, alcune restrizioni non si applicano alle sostanze di cui al repertorio richiamato, quando il loro impiego come sostanze aromatizzanti è autorizzato dalla decisione 1999/217/CE.

Ambito di applicazione delle modifiche

Le modifiche riguardano i prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e incidono sia sulle sostanze vietate o limitate sia sugli obblighi di informazione in etichetta. L’intervento interessa in particolare sostanze profumanti, oli essenziali, estratti vegetali, terpeni e alcuni derivati chimici, con distinzioni tra prodotti da risciacquare, prodotti non da risciacquare, prodotti per uso orale e altre categorie specifiche.

Modifiche agli allegati II e III

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III conformemente all’allegato della direttiva. Nell’allegato II la voce 1136 è sostituita con il riferimento all’essudazione di Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch, balsamo del Perù grezzo (CAS 8007-00-9), quando impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose.

Nell’allegato III, parte 1, il numero di riferimento 68 è soppresso e il contenuto viene trasferito nella voce 45, relativa al benzyl alcohol. Le voci 45, 72, 73, 88 e 89 sono sostituite con nuove limitazioni, soglie di etichettatura e, in alcuni casi, limiti quantitativi massimi. In particolare:

  • il benzyl alcohol deve essere indicato in etichetta quando usato come composto odorante e aromatico oltre lo 0,001 % nei prodotti non risciacquati e oltre lo 0,01 % nei prodotti da risciacquare;
  • analoghi obblighi di indicazione in etichetta sono previsti per hydroxycitronellal, isoeugenol, d-limonene e methyl 2-octynoate/methyl heptine carbonate, con specifiche soglie e limiti di concentrazione;
  • per hydroxycitronellal e isoeugenol sono previsti limiti quantitativi per gli altri prodotti, rispettivamente 1,0 % e 0,02 %;
  • per d-limonene è richiesto un valore di perossido inferiore a 20 mmol/L;
  • per methyl heptine carbonate è fissato un limite dello 0,01 % se usato da solo, con ulteriore limite combinato quando impiegato insieme a carbonato di metileptino.

Nuove sostanze inserite nell’allegato III

La direttiva aggiunge numerosi numeri di riferimento da 103 a 184. La maggior parte delle nuove voci riguarda ingredienti profumanti di origine vegetale o sintetica, per i quali sono fissati limiti di perossido, concentrazioni massime autorizzate o divieti di combinazione con altre sostanze.

Tra le principali categorie introdotte figurano:

  • oli ed estratti di Abies, Pinus, Picea, Thuja e Cedrus, con limite di valore di perossido inferiore a 10 mmol/L;
  • terpeni e terpenoidi, compresi limonene, terpineni e terpinolene, anch’essi con limiti di perossido;
  • esteri allilici, per i quali è richiesto che il livello di alcol allilico nell’estere sia inferiore allo 0,1 %;
  • sostanze come allyl heptine carbonate e methyl octine carbonate, soggette a limiti percentuali specifici e a restrizioni sulla combinazione tra esteri di acidi 2-alcanoici;
  • sostanze come amylcyclopentenone, 4-tert.-butyldihydrocinnamaldehyde, perillaldehyde, isobergamate, methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, 3-methylnon-2-enenitrile e altre, ciascuna con la rispettiva concentrazione massima;
  • balsami, resine ed estratti di styrax, Commiphora e Opopanax, con limiti dello 0,6 %;
  • acetyl hexamethyl tetralin (AHTN), con limiti differenziati a seconda della categoria di prodotto, inclusi 0,1 % per i prodotti da non risciacquare, salvo eccezioni per prodotti idroalcolici, parfum e creme profumanti, e 0,2 % per i prodotti da risciacquare.

Per alcune sostanze indicate con la nota (*4), la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna dedicata alle concentrazioni massime.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 4 ottobre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove misure si applicano dal 4 aprile 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, e le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Periodo transitorio e commercializzazione dei prodotti non conformi

L’articolo 2 prevede un periodo transitorio volto a consentire l’adeguamento progressivo delle formulazioni esistenti. Gli Stati membri devono garantire che i prodotti non conformi alla direttiva non siano commercializzati né distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il recepimento e l’applicazione delle nuove restrizioni secondo le scadenze previste.

Disposizioni principali

Modifica tecnica degli allegati II e III

L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2008/42/CE. Le modifiche riguardano sia la voce 1136 dell’allegato II sia numerose voci dell’allegato III, parte 1, con soppressione, sostituzione e inserimento di nuove sostanze e limitazioni.

Aggiornamento della voce 1136 dell’allegato II

La voce 1136 è sostituita con la formula relativa all’essudazione di Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch, balsamo del Perù grezzo (CAS 8007-00-9), quando impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose.

Sostanze già elencate nell’allegato III: nuove limitazioni ed etichettatura

Sono sostituite le voci 45, 72, 73, 88 e 89, con aggiornamento di limiti, condizioni d’uso e obblighi di indicazione in etichetta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), quando le sostanze sono usate come composti odoranti e aromatici oltre le soglie previste. La voce 68 è soppressa e il relativo contenuto confluisce nella voce 45 per l’alcol benzilico.

Nuove sostanze e famiglie di sostanze nell’allegato III

Sono aggiunti i numeri di riferimento da 103 a 184 con restrizioni specifiche per numerose sostanze, tra cui oli ed estratti di specie Abies, Pinus, Picea, Thuja, terpeni e derivati, esteri allilici, ketoni di rosa, aldeidi e balsami/resine. Per molte sostanze è previsto un valore massimo di perossido o una concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito.

Condizioni particolari di impiego e limiti di concentrazione

Per varie sostanze sono previsti limiti puntuali: ad esempio 2% per l’acetyl hexamethyl indan nei prodotti da non risciacquare e specifici limiti combinati per allyl heptine carbonate e methyl octine carbonate; per l’AHTN (acetyl hexamethyl tetralin) sono fissati limiti differenziati per prodotti da non risciacquare, idroalcolici, parfum, creme profumanti e prodotti da risciacquare. Per numerose sostanze è richiesto un valore di perossido inferiore a 10 mmol/L o 20 mmol/L, a seconda della voce.

Termini di recepimento e applicazione

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro e non oltre il 4 ottobre 2008, con applicazione a decorrere dal 4 aprile 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.

Divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono garantire che i prodotti non conformi alla direttiva non siano commercializzati né distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009, prevedendo così un periodo transitorio per l’adeguamento delle formule esistenti.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei prodottisostanze chimicheetichettaturamercato interno

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