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direttiva

Direttiva 2008/41

Direttiva 2008/41/CE della Commissione, del 31 marzo 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva cloridazon (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/41/CE della Commissione iscrive il cloridazon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono, ma solo alle condizioni specifiche fissate nell’allegato. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2009 e applicarla dal 1o luglio 2009, rivedendo entro la stessa data le autorizzazioni esistenti. La direttiva chiarisce inoltre gli obblighi di verifica relativi all’accesso ai dati e prevede un riesame più approfondito per taluni prodotti contenenti cloridazon, con termini ulteriori fino al 31 dicembre 2012.

Iscrizione del cloridazon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche di autorizzazione e recepimento da parte degli Stati membri.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon. Incide sia sull’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sia sul riesame, modifica, revoca o rilascio delle autorizzazioni esistenti o future per i prodotti che la contengono. Le previsioni riguardano in particolare gli usi autorizzabili, le condizioni di impiego e la verifica dell’accesso del titolare dell’autorizzazione a un fascicolo conforme agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione del cloridazon nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2008/41/CE della Commissione completa la procedura di valutazione del cloridazon, sostanza attiva già inclusa nel programma di lavoro di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002. A seguito del riesame scientifico svolto dall’AESA e dalla Commissione, la sostanza viene iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, poiché è stato ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti cloridazon possano soddisfare, in linea di massima, le condizioni di efficacia e sicurezza previste dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva madre.

Obiettivo e logica della direttiva

La direttiva mira a consentire l’autorizzazione, negli Stati membri, dei prodotti fitosanitari contenenti cloridazon, ma solo entro un quadro di condizioni tecniche e di rischio precise. Il legislatore europeo sceglie quindi un modello tipico della direttiva: fissa il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati membri la definizione delle forme e dei mezzi di attuazione, entro i termini stabiliti.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano i prodotti fitosanitari contenenti cloridazon, sia come sostanza attiva unica sia in combinazione con altre sostanze attive. Sono interessati tutti gli Stati membri, che devono adattare il sistema nazionale di autorizzazione, riesaminare i titoli già rilasciati e verificare la documentazione tecnica a disposizione del titolare dell’autorizzazione. La disciplina opera anche in relazione agli usi specifici indicati nell’allegato e alle condizioni ambientali e di sicurezza correlate.

Iscrizione, durata e specifiche tecniche della sostanza

L’allegato inserisce il cloridazon alla posizione n. 191 della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione decorre dal 1o gennaio 2009 e scade il 31 dicembre 2018. La sostanza è identificata come 5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one, con purezza minima di 920 g/kg.

Sono inoltre previste specifiche di qualità della sostanza attiva:

  • l’impurità derivante dal processo di produzione 4-amino-5-cloro-isomer non può superare 60 g/kg, per ragioni tossicologiche;
  • le ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza sono rinviate ai relativi rapporti di riesame.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone il recepimento entro il 30 giugno 2009 e l’applicazione delle disposizioni nazionali dal 1o luglio 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza.

La direttiva lascia agli Stati una scelta formale sulle modalità di riferimento nell’atto nazionale: le disposizioni devono contenere un riferimento espresso alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri, entro il 30 giugno 2009, di rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti cloridazon. Se necessario, tali autorizzazioni devono essere modificate o revocate.

In tale verifica gli Stati membri devono accertare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al cloridazon, con esclusione di quelle della parte B della voce;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità all’articolo 13 della stessa direttiva.

La direttiva chiarisce che questo obbligo di controllo serve a evitare incertezze già emerse in precedenti iscrizioni di sostanze attive, in particolare con riguardo all’accesso ai dati.

Riesame più approfondito per alcuni prodotti

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una disciplina speciale per i prodotti contenenti cloridazon come unica sostanza attiva oppure in combinazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 31 dicembre 2008. Per tali prodotti gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul cloridazon.

A esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità del prodotto all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se la conformità è assicurata:

  • per i prodotti con cloridazon come unica sostanza attiva, l’autorizzazione va, se necessario, modificata o revocata entro il 31 dicembre 2012;
  • per i prodotti in miscela con altre sostanze, il medesimo termine si applica, salvo che una direttiva di iscrizione delle altre sostanze preveda un termine più lungo per la modifica o revoca.

Condizioni di autorizzazione e profili di rischio

La parte A dell’allegato limita le utilizzazioni autorizzabili del cloridazon ai soli impieghi come erbicida. Inoltre, il quantitativo massimo consentito è fissato a 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

La parte B impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame adottato il 4 dicembre 2007, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • sicurezza dell’operatore e impiego di adeguate attrezzature di protezione personale;
  • protezione degli organismi acquatici;
  • rischio di contaminazione delle acque freatiche in caso di applicazione in terreni vulnerabili e in determinate condizioni climatiche.

Misure di attenuazione e monitoraggio

Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, nelle zone vulnerabili devono essere introdotti, ove necessario, programmi di monitoraggio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1. Si tratta di un obbligo di risultato rimesso agli Stati membri quanto alle modalità tecniche di attuazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2009. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri. In termini pratici, la disciplina produce effetti sia sulla futura autorizzazione dei prodotti contenenti cloridazon sia sul riassetto delle autorizzazioni già in essere, con due momenti temporali distinti: recepimento entro il 30 giugno 2009 e riesame/completamento delle autorizzazioni, nei casi ordinari, entro la stessa data o, per i prodotti sottoposti a riesame specifico, entro il 31 dicembre 2012.

Disposizioni principali

Iscrizione del cloridazon nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Nell’allegato è inserita la voce n. 191 relativa al cloridazon, con iscrizione efficace dal 1o gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2018. La purezza minima è fissata a 920 g/kg; l’impurità 4-amino-5-cloro-isomer, potenzialmente problematica sotto il profilo tossicologico, non può superare 60 g/kg.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone subito il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 1o luglio 2009. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri, se necessario, modifichino o revocano entro il 30 giugno 2009 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti cloridazon. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al cloridazon, fatta eccezione per quelle della parte B della voce, e accertare che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame specifico per prodotti con cloridazon

L’articolo 3, paragrafo 2, introduce una deroga per i prodotti autorizzati contenenti cloridazon come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 dicembre 2008. Tali prodotti devono essere riesaminati dagli Stati membri secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul cloridazon. Se il prodotto risulta conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l’autorizzazione va, se necessario, modificata o revocata entro il 31 dicembre 2012; per i prodotti in combinazione il termine può essere più lungo se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche di impiego e profilo di rischio

Nell’allegato, parte A, si stabilisce che possono essere autorizzate solo utilizzazioni come erbicida, con un livello massimo di 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. La parte B impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 4 dicembre 2007, con particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore, all’uso di adeguate attrezzature di protezione personale, alla protezione degli organismi acquatici e al rischio di contaminazione delle acque freatiche in terreni vulnerabili e in specifiche condizioni climatiche.

Misure di attenuazione e monitoraggio ambientale

L’allegato richiede che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi e che, ove necessario, nelle zone vulnerabili siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2009. L’articolo 5 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell’ambiente

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