Cassazione Penale, Sentenza n. 8255/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di truffa e ricettazione. Si contestava che il ricorrente avrebbe indotto in errore la controparte circa la propria solvibilità offrendo in pagamento un assegno di provenienza furtiva e poi compilato artificiosamente, con conseguente conclusione fraudolenta di un contratto di affitto. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) carenza dell'elemento soggettivo della ricettazione (avrebbe avuto al più "colpa cosciente"); (2) mancanza della volontà di sottrarsi all'adempimento e del danno per la truffa; (3) assenza di artifici e raggiri; (4) incompatibilità tra una eventuale assoluzione per falso e la condanna per truffa (poiché il raggiro sarebbe consistito proprio nella falsificazione dell'assegno); (5) mancata giustificazione dell'incremento di pena per continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: (1) sul profilo della ricettazione, la giurisprudenza consolidata ritiene che la mancata giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto costituisca prova della conoscenza della provenienza illecita; nel caso concreto la circostanza che il ricorrente abbia firmato davanti al notaio un assegno non riferibile al proprio conto è incompatibile con l'ignoranza dell'origine delittuosa, dunque il motivo è inammissibile; (2) i motivi relativi a truffa (assenza di dolo, mancanza di artifici e raggiri) sono inammissibili perché costituiscono una mera proposta di lettura alternativa delle prove e non evidenziano vizi logici manifesti, contraddizioni insormontabili o omissioni decisivi nella motivazione; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato come la consegna dell'assegno non riconducibile al conto del ricorrente abbia indotto in errore sulla solvibilità e procurato il profitto e il danno alla parte offesa; (3) il rilievo secondo cui una assoluzione per falso osterebbe alla condanna per truffa è infondato: l'attività ingannevole che integra la truffa non deve necessariamente costituire autonomo reato; la consegna di un assegno di cui non si ha disponibilità integra attività fraudolenta idonea a costituire la truffa; (4) il motivo relativo all'aumento per la continuazione è inammissibile perché proposto per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; (5) a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte interpreta che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da reato costituisce prova della conoscenza della sua provenienza illecita; il comportamento di firmare un assegno non riconducibile al proprio conto è incompatibile con l'ignoranza dell'origine delittuosa
art. 640 cod. pen. (truffa)
Per la truffa è sufficiente un'attività ingannevole idonea a determinare in errore la vittima e procurare un profitto; tale attività non deve costituire necessariamente un autonomo reato diverso (es. falso) per integrare il reato di truffa
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Limite alla devoluzione in cassazione: questioni non dedotte nei gradi precedenti (o proposte tardivamente) sono inammissibili; il ricorso che introduce per la prima volta in appello argomenti decisivi è escluso
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenza processuale dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende (qui fissata in euro 3000,00)
Massime di principio
- In materia di ricettazione, l'assenza di una spiegazione plausibile sul possesso del bene illecito costituisce elemento probatorio forte della conoscenza della sua provenienza delittuosa: chi detiene cose di sospetta provenienza deve poter giustificare il possesso
- Per l'integrazione della truffa è sufficiente un comportamento idoneo a ingenerare nell'offeso un errore determinante il suo consenso; non è necessario che l'atto ingannevole costituisca un reato autonomo distinto dalla truffa
- Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato a vizi di motivazione evidenti e decisivi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali); richieste di diversa valutazione delle prove o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili
- Questioni o motivi non dedotti nel momento processuale competente (art. 606 comma 3 c.p.p.) sono normalmente inammissibili in cassazione: è quindi cruciale sollevare tempestivamente i rilievi rilevanti già nei gradi di merito
- La presentazione di un titolo di pagamento (es. assegno) privo di copertura o non riconducibile al titolare può integrare sia profili di ricettazione (se il titolo è di provenienza illecita) sia profili di truffa (se induce in errore sulla solvibilità); chi pone in essere tali condotte deve essere pronto a fornire giustificazioni stringenti
- In caso di inammissibilità del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso
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