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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8255/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di truffa e ricettazione. Si contestava che il ricorrente avrebbe indotto in errore la controparte circa la propria solvibilità offrendo in pagamento un assegno di provenienza furtiva e poi compilato artificiosamente, con conseguente conclusione fraudolenta di un contratto di affitto. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) carenza dell'elemento soggettivo della ricettazione (avrebbe avuto al più "colpa cosciente"); (2) mancanza della volontà di sottrarsi all'adempimento e del danno per la truffa; (3) assenza di artifici e raggiri; (4) incompatibilità tra una eventuale assoluzione per falso e la condanna per truffa (poiché il raggiro sarebbe consistito proprio nella falsificazione dell'assegno); (5) mancata giustificazione dell'incremento di pena per continuazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: (1) sul profilo della ricettazione, la giurisprudenza consolidata ritiene che la mancata giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto costituisca prova della conoscenza della provenienza illecita; nel caso concreto la circostanza che il ricorrente abbia firmato davanti al notaio un assegno non riferibile al proprio conto è incompatibile con l'ignoranza dell'origine delittuosa, dunque il motivo è inammissibile; (2) i motivi relativi a truffa (assenza di dolo, mancanza di artifici e raggiri) sono inammissibili perché costituiscono una mera proposta di lettura alternativa delle prove e non evidenziano vizi logici manifesti, contraddizioni insormontabili o omissioni decisivi nella motivazione; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato come la consegna dell'assegno non riconducibile al conto del ricorrente abbia indotto in errore sulla solvibilità e procurato il profitto e il danno alla parte offesa; (3) il rilievo secondo cui una assoluzione per falso osterebbe alla condanna per truffa è infondato: l'attività ingannevole che integra la truffa non deve necessariamente costituire autonomo reato; la consegna di un assegno di cui non si ha disponibilità integra attività fraudolenta idonea a costituire la truffa; (4) il motivo relativo all'aumento per la continuazione è inammissibile perché proposto per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; (5) a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte interpreta che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da reato costituisce prova della conoscenza della sua provenienza illecita; il comportamento di firmare un assegno non riconducibile al proprio conto è incompatibile con l'ignoranza dell'origine delittuosa

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Per la truffa è sufficiente un'attività ingannevole idonea a determinare in errore la vittima e procurare un profitto; tale attività non deve costituire necessariamente un autonomo reato diverso (es. falso) per integrare il reato di truffa

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Limite alla devoluzione in cassazione: questioni non dedotte nei gradi precedenti (o proposte tardivamente) sono inammissibili; il ricorso che introduce per la prima volta in appello argomenti decisivi è escluso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenza processuale dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende (qui fissata in euro 3000,00)

Massime di principio

  • In materia di ricettazione, l'assenza di una spiegazione plausibile sul possesso del bene illecito costituisce elemento probatorio forte della conoscenza della sua provenienza delittuosa: chi detiene cose di sospetta provenienza deve poter giustificare il possesso
  • Per l'integrazione della truffa è sufficiente un comportamento idoneo a ingenerare nell'offeso un errore determinante il suo consenso; non è necessario che l'atto ingannevole costituisca un reato autonomo distinto dalla truffa
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato a vizi di motivazione evidenti e decisivi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali); richieste di diversa valutazione delle prove o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili
  • Questioni o motivi non dedotti nel momento processuale competente (art. 606 comma 3 c.p.p.) sono normalmente inammissibili in cassazione: è quindi cruciale sollevare tempestivamente i rilievi rilevanti già nei gradi di merito
  • La presentazione di un titolo di pagamento (es. assegno) privo di copertura o non riconducibile al titolare può integrare sia profili di ricettazione (se il titolo è di provenienza illecita) sia profili di truffa (se induce in errore sulla solvibilità); chi pone in essere tali condotte deve essere pronto a fornire giustificazioni stringenti
  • In caso di inammissibilità del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso

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