Ordinanza n. 841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 284/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. I, n. 284/2025
Esito
La controversia
Il giudizio trae origine dall’appello cautelare proposto dal titolare di un’impresa individuale contro l’ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 284/2025, nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. L’ordinanza in esame, tuttavia, non decide i motivi dell’appello cautelare: prende in esame esclusivamente l’istanza di chiarimenti formulata dall’Università degli studi di Perugia in relazione alla precedente ordinanza del Consiglio di Stato n. 4226 del 21 novembre 2025, con la quale era stato liquidato il compenso spettante al delegato dell’Università nella misura di euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate, ponendo il relativo onere solidalmente a carico delle parti del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato chiarisce, anzitutto, che l’importo di euro 1.000,00 liquidato al delegato dell’Università deve essere maggiorato degli accessori di legge, ove applicabili, compresa l’IVA. Precisa inoltre che le spettanze dell’ausiliario del magistrato sono soggette alla decadenza prevista dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui la domanda di liquidazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese dell’incarico. Nel caso concreto, tuttavia, la liquidazione era già stata effettuata con la precedente statuizione cautelare; pertanto, il successivo pagamento da parte delle parti, obbligate in solido, non è soggetto al termine decadenziale di cento giorni, ma agli ordinari termini prescrizionali applicabili ai diritti di credito. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
la domanda di liquidazione è presentata, a pena di decadenza trascorsi cento giorni dalla data del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato
Il termine di cento giorni è una decadenza relativa alla presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze dell’ausiliario; non si applica al successivo pagamento di una liquidazione già disposta, che resta soggetto agli ordinari termini di prescrizione dei diritti di credito.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002 riguarda la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze dell’ausiliario del magistrato entro cento giorni dal compimento delle operazioni, non il pagamento di una liquidazione già pronunciata.
- Quando il compenso dell’ausiliario del magistrato sia stato già liquidato con un provvedimento giurisdizionale, il diritto al pagamento segue gli ordinari termini prescrizionali propri dei diritti di credito.
- Gli importi liquidati all’ausiliario del magistrato devono essere maggiorati degli accessori di legge, inclusa l’IVA ove applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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