Sentenza n. 1902/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 380/2024 depositata in data 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 380/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro equipollente, per quattro anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute. Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dalla sentenza del giudice ordinario, in quanto distratte in favore dei difensori e non incluse nell'azione proposta. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione. La ricorrente aveva inoltre preteso gli interessi sulle somme riconosciute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lodi. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Poiché non risultavano pagamenti, neppure parziali, e il Ministero non aveva contestato il credito né dimostrato l'avvenuto adempimento, il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia stabilito al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno in caso di utilizzazione nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza.
art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016
valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione
L'importo riconosciuto per la carta docente non può essere maggiorato di interessi, poiché il beneficio è previsto al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per il pagamento.
- In presenza della mancata esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto pagamento o contestare specificamente l'esistenza e l'ammontare del credito; la mancata contestazione e l'assenza di prova dell'adempimento consentono di accertare l'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Quando una prestazione economica è normativamente prevista al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, il giudice dell'ottemperanza non può riconoscere interessi sulla somma dovuta.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dal contenuto del titolo e dalle domande proposte: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se l'azione esecutiva non è stata estesa anche a tali poste.
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