Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27612/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sopravvenuta la carenza di interesse all'impugnazione, formalizzata dal difensore con rinuncia al ricorso. Ha precisato che non vi è luogo a condanna alle spese né al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p., poiché la mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente ed è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 c.p.p. proposto nell'interesse dell'indagato, aveva confermato l'ordinanza con cui il GIP aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata all'indagato con la custodia in carcere. L'indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il difensore ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, deducendo che la misura era stata nel frattempo nuovamente sostituita con gli arresti domiciliari e che, per questo, l'indagato non aveva più interesse a coltivare il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, nel cui ambito il Tribunale ha deciso confermando la sostituzione della misura

  • art. 610, comma 5 c.p.p.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in forma di contraddittorio scritto, senza presenza delle parti

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per la trattazione camerale senza partecipazione delle parti in difetto di richiesta orale nei termini

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato nel combinato disposto per fondare la declaratoria di inammissibilità a seguito di rinuncia all'impugnazione

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    richiamato come norma che conduce all'inammissibilità del ricorso quando manca l'interesse a impugnare

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per escludere la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in ragione della non imputabilità della sopravvenuta carenza di interesse

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione diviene inammissibile quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravvenga la carenza di interesse a impugnare, specie se formalizzata mediante rinuncia del difensore.
  • La sopravvenuta perdita di interesse non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali o alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se essa non è imputabile al ricorrente ed è successiva alla proposizione del ricorso.
  • Nel procedimento cautelare, la variazione della misura che elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione dell'impugnazione rende priva di utilità la prosecuzione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliariCarcere
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.