Cassazione Penale, Sentenza n. 27612/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sopravvenuta la carenza di interesse all'impugnazione, formalizzata dal difensore con rinuncia al ricorso. Ha precisato che non vi è luogo a condanna alle spese né al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p., poiché la mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente ed è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 310 c.p.p. proposto nell'interesse dell'indagato, aveva confermato l'ordinanza con cui il GIP aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata all'indagato con la custodia in carcere. L'indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il difensore ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, deducendo che la misura era stata nel frattempo nuovamente sostituita con gli arresti domiciliari e che, per questo, l'indagato non aveva più interesse a coltivare il ricorso.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, nel cui ambito il Tribunale ha deciso confermando la sostituzione della misura
art. 610, comma 5 c.p.p.
richiamato per lo svolgimento del procedimento in forma di contraddittorio scritto, senza presenza delle parti
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
richiamato per la trattazione camerale senza partecipazione delle parti in difetto di richiesta orale nei termini
art. 589 c.p.p.
richiamato nel combinato disposto per fondare la declaratoria di inammissibilità a seguito di rinuncia all'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
richiamato come norma che conduce all'inammissibilità del ricorso quando manca l'interesse a impugnare
art. 616 c.p.p.
richiamato per escludere la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in ragione della non imputabilità della sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravvenga la carenza di interesse a impugnare, specie se formalizzata mediante rinuncia del difensore.
- La sopravvenuta perdita di interesse non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali o alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se essa non è imputabile al ricorrente ed è successiva alla proposizione del ricorso.
- Nel procedimento cautelare, la variazione della misura che elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione dell'impugnazione rende priva di utilità la prosecuzione del ricorso.
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