Parere n. 223/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Eolian Bunker S.r.l., GP Service di Pecorella G & C S.a.s., Adamo Ignazio e Figli S.r.l. e Eos S.r.l. (tutti con l’Avv. M. Blandi), contro l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, per l’annullamento della Circolare prot. 20953 del 3 aprile 2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, nella parte in cui è stato determinato il procedimento di rinnovo/rilascio delle concessioni demaniali marittime per uso impianti di distribuzione carburanti nel territorio siciliano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCircolare prot. 20953 del 3 aprile 2025, nella parte relativa al procedimento di rinnovo o rilascio delle concessioni demaniali marittime per impianti di distribuzione carburanti in Sicilia
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato la circolare regionale nella parte in cui disciplinava il procedimento di rinnovo o rilascio delle concessioni demaniali marittime per impianti di distribuzione carburanti. Hanno dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e vari profili di eccesso di potere; dall’altro, la violazione degli artt. 52, 36 e 37 cod. nav. e dell’art. 18, comma 5, della legge n. 84 del 1994, sostenendo che tali concessioni avrebbero dovuto essere ricomprese nella disciplina del paragrafo C.1 della circolare, anziché in quella del paragrafo C.3. Hanno inoltre chiesto l’accertamento che le concessioni di cui sono titolari non rientrano tra quelle turistico-ricreative e non sono soggette alla Direttiva 2006/123/CE. Durante il procedimento l’Amministrazione ha modificato la circolare e le ricorrenti hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto documentato che, durante la pendenza del ricorso, l’Amministrazione ha modificato la circolare impugnata con un correttivo adottato il 13 maggio 2026. Le modifiche sono state considerate satisfattive rispetto agli interessi azionati e hanno fatto venir meno l’interesse originario delle ricorrenti alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle singole censure.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La modifica della circolare impugnata intervenuta in pendenza del ricorso, ritenuta satisfattiva dalle ricorrenti, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione; il ricorso è quindi improcedibile, senza pronuncia sulle censure di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’Amministrazione modifica in pendenza del procedimento l’atto impugnato e le modifiche fanno venir meno l’interesse originario del ricorrente alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Improcedibilità del ricorso contro la circolare regionale sulle concessioni per impianti di carburanti
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato un ricorso straordinario contro una circolare regionale riguardante il rinnovo e il rilascio delle concessioni demaniali marittime destinate a impianti di distribuzione carburanti. In pendenza del ricorso l’Amministrazione ha modificato la circolare e le ricorrenti hanno dichiarato soddisfatti i propri interessi.
Atto impugnato e censure
Le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in parte qua della circolare prot. 20953 del 3 aprile 2025, adottata dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente. Hanno contestato la disciplina del procedimento per il rinnovo o rilascio delle concessioni, denunciando la violazione dell’art. 1 della legge regionale n. 24 del 2019 e degli artt. 52, 36 e 37 del codice della navigazione, nonché dell’art. 18, comma 5, della legge n. 84 del 1994. In particolare, hanno sostenuto che le concessioni per impianti di distribuzione carburanti avrebbero dovuto essere ricomprese nel paragrafo C.1 della circolare, e non nel paragrafo C.3. Hanno inoltre chiesto di accertare che le concessioni non sono turistico-ricreative e non sono soggette alla Direttiva 2006/123/CE.
Modifica della circolare e venir meno dell’interesse
Durante la pendenza del ricorso, il Dipartimento regionale dell’Ambiente ha modificato la circolare con un correttivo adottato il 13 maggio 2026. Le ricorrenti hanno comunicato che la modifica era satisfattiva rispetto agli interessi dedotti e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. Anche l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha rappresentato l’intervenuta modifica e concluso per l’improcedibilità.
Decisione
Il Consiglio ha ritenuto che la modifica dell’atto impugnato avesse fatto venir meno l’interesse delle ricorrenti alla decisione del ricorso. Ha quindi espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure e le questioni relative alla qualificazione delle concessioni.
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