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Parere

Parere n. 226/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di Palermo, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia reso dal Comune di Palermo.

Giustizia amministrativa202600137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il diniego comunale di sanatoria edilizia relativo alla sopraelevazione del secondo e del terzo piano di un immobile, con richiesta cautelare di sospensione.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna il diniego delle istanze di condono presentate ai sensi della l. n. 326/2003, motivato dalla carenza documentale, e la comunicazione dei motivi ostativi. In sede cautelare, la questione è se sussistano il fumus boni iuris e il periculum in mora: in particolare, se la documentazione richiesta a integrazione delle domande sia stata depositata, sebbene tardivamente, prima che il Comune adottasse una formale statuizione di improcedibilità o archiviazione, e se l’esecuzione dell’ordine di demolizione comporti un pregiudizio cautelarmente rilevante.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso. Quanto al fumus, rileva che non è allo stato pronosticabile il rigetto, poiché la documentazione integrativa richiesta sembrerebbe essere stata depositata presso l’ufficio tecnico comunale, dopo interlocuzione con il responsabile del procedimento, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità o archiviazione, pur se tardivamente. Quanto al periculum, considera rilevante che alla ricorrente sia stato ordinato, in sede penale, di demolire le opere abusive e che la Procura abbia ingiunto l’esecuzione, con avviso di procedere d’ufficio in caso di inottemperanza; inoltre, il Giudice dell’esecuzione penale aveva respinto l’istanza di sospensione dell’ordine. La valutazione è sommaria e resta espressamente riservata ogni decisione di merito.

Osservazioni

Fumus boni iuris

In sede cautelare non è pronosticabile il rigetto del ricorso: la documentazione integrativa delle istanze di sanatoria sembrerebbe essere stata depositata, dopo interlocuzione con il responsabile del procedimento, prima dell’adozione di una formale statuizione comunale di improcedibilità o archiviazione, anche se tardivamente.

Periculum in mora

Il pericolo nel ritardo sussiste in ragione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza penale e dell’ingiunzione della Procura a eseguirlo, con avviso di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza. È inoltre rilevante il rigetto, da parte del Giudice dell’esecuzione penale, dell’istanza di sospensione dell’ordine.

Norme richiamate

  • l. 24 novembre 2003, n. 326

    presentate ai sensi della l. n. 326/2003 per ottenere la C.E. in sanatoria

    Le istanze di condono riguardano opere edilizie per le quali la ricorrente ha chiesto il titolo in sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003; il parere non affronta nel merito i presupposti sostanziali del condono.

  • art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019

    la nota del Comune di Palermo, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 13 della l. r. n. 7/2019

    La comunicazione dei motivi ostativi è indicata tra gli atti impugnati, ma il Consiglio non formula su tale disposizione una specifica interpretazione nella delibazione cautelare.

  • art. 444 c.p.p.

    con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è stata disposto a carico della ricorrente anche l’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive realizzate

    Il riferimento alla sentenza di applicazione della pena e all’ordine di demolizione disposto a carico della ricorrente è utilizzato per valutare il periculum in mora, non per risolvere questioni relative alla disciplina processuale penale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’ordine di oscurare le generalità della ricorrente in ogni ipotesi di riproduzione e diffusione del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

    La disposizione europea è richiamata insieme alla disciplina nazionale della privacy a fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare del fumus in una controversia su una domanda di sanatoria, rileva che la documentazione integrativa sia stata depositata, pur tardivamente, prima che l’amministrazione adottasse una formale statuizione di improcedibilità o archiviazione; tale circostanza può impedire di pronosticare il rigetto del ricorso, ferma la decisione di merito.
  • L’ordine di demolizione in corso di esecuzione, accompagnato dall’ingiunzione della Procura e dalla prospettazione dell’esecuzione d’ufficio, può integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare nel ricorso straordinario.

Sospensione cautelare del diniego di sanatoria edilizia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana esamina, in sede cautelare, il ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Palermo. La controversia riguarda il diniego delle domande di condono relative alla sopraelevazione del secondo e del terzo piano di un immobile.

Atti impugnati e vicenda procedimentale

La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego comunale, notificato il 10 febbraio 2026 e motivato dalla carenza documentale, nonché, ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019. Le istanze di condono erano state presentate ai sensi della l. n. 326/2003. La ricorrente deduce, ai fini cautelari, che la documentazione richiesta a integrazione sarebbe stata depositata presso il competente ufficio tecnico dopo interlocuzione con il responsabile del procedimento.

Valutazione del fumus boni iuris

Il Collegio svolge una delibazione sommaria e riserva espressamente ogni decisione sul merito. Ritiene che, allo stato, non sia pronosticabile il rigetto del ricorso, perché la documentazione integrativa sembrerebbe essere stata depositata prima che il Comune adottasse una formale statuizione di improcedibilità o archiviazione, benché il deposito fosse tardivo.

Valutazione del periculum in mora

Il pericolo nel ritardo è ravvisato nelle conseguenze dell’ordine di demolizione delle opere abusive disposto con sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La Procura presso il Tribunale di Palermo aveva ingiunto l’esecuzione dell’ordine, avvisando che, in caso di inottemperanza, avrebbe proceduto d’ufficio. Il Giudice dell’esecuzione penale aveva inoltre rigettato l’istanza di sospensione dell’ordine, ritenendo non probabile, alla luce del preavviso di diniego, la definizione favorevole della pratica.

Esito cautelare e riservatezza

Il Consiglio esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensiva, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità del diniego o sui presupposti sostanziali del condono. Dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di riproduzione o diffusione del parere, richiamando l’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e l’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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