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Parere

Parere n. 222/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla M.W. Alioto s.r.l., con sede legale a Bagheria in via Orazio Costantino n.12, in persona del legale rappresentante, nonché amministratore unico, sig. Marco Antonio Alioto, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Cannizzo e Vittorio Fiasconaro, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0021036 del 17 ottobre 2025 della Soprintendenza per i beni culturali di Palermo di diniego di istanza di autorizzazione paesaggistica e di altri atti.

Giustizia amministrativa202600038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Istanza cautelare nell’ambito del ricorso straordinario per l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. 0021036 del 17 ottobre 2025 e di altri atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione degli effetti del diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alle opere necessarie all’approvvigionamento e allo scarico dell’acqua marina per un impianto di allevamento di mitili. Le opere risultano costituite da condotte esterne appoggiate sulla battigia e nello specchio acqueo antistante; la società aveva inoltre presentato il 29 maggio 2025 una nuova istanza di concessione demaniale marittima per la posa interrata di un tubo corrugato di 250 mm, contenente le tubazioni di aspirazione e reimmissione dell’acqua. La questione cautelare concerneva la plausibilità delle censure contro il giudizio paesaggistico e la sussistenza del periculum in mora, dedotto dalla società in relazione ai costi di acquisto e trasporto dei mitili, alla redditività dell’impresa e all’accesso a finanziamenti bancari.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare e ha espresso parere per il rigetto dell’istanza. Sul fumus, ha osservato che le condotte sono allo stato esterne e appoggiate sulla battigia e sullo specchio acqueo, con occupazione di una porzione di litorale destinata alla libera fruizione; inoltre, non risulta acquisito un titolo autorizzativo idoneo per la collocazione interrata prospettata. In tale quadro, non è irragionevole né manifestamente illogico il giudizio della Soprintendenza secondo cui le opere interferiscono fisicamente e percettivamente con il contesto tutelato e ne alterano l’immagine naturale. Sul periculum, le conseguenze economiche prospettate, pur apprezzabili, sono genericamente dedotte e suscettibili di ristoro all’esito del merito, ove ne ricorrano i presupposti; esse recedono rispetto all’interesse pubblico a evitare una trasformazione costiera mediante opere prive di un titolo compiuto e ritenute incompatibili con i valori paesaggistici. Nel bilanciamento comparativo prevale pertanto la tutela del paesaggio costiero sull’interesse economico-imprenditoriale all’avvio celere dell’attività.

Osservazioni

Istanza cautelare - Fumus boni iuris

La collocazione esterna e appoggiata delle condotte sulla battigia e nello specchio acqueo, in assenza di un titolo idoneo anche per la posa interrata prospettata, rende non irragionevole né manifestamente illogico il giudizio paesaggistico di interferenza fisica e percettiva con il litorale tutelato.

Istanza cautelare - Periculum in mora

I pregiudizi economici legati ai costi, alla redditività e al finanziamento dell’impianto, genericamente dedotti, non risultano irreparabili perché astrattamente suscettibili di ristoro nel merito; prevale l’esigenza pubblica di evitare nelle more la trasformazione del tratto costiero.

Massime di principio

  • In sede cautelare, pregiudizi di natura patrimoniale astrattamente suscettibili di ristoro all’esito del giudizio di merito non integrano, se genericamente dedotti, un periculum irreparabile sufficiente a giustificare la misura interinale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse economico del privato all’avvio di un’attività può recedere rispetto all’interesse pubblico alla tutela paesaggistica quando le opere comportino una trasformazione del contesto costiero e non siano assistite da un titolo autorizzativo compiuto.
  • Il giudizio paesaggistico sulle opere costiere non è manifestamente illogico quando si fonda sulla loro interferenza fisica e percettiva con il contesto tutelato e sull’alterazione dell’immagine naturale della fascia costiera.

Istanza cautelare sul diniego di autorizzazione paesaggistica per opere a servizio di un mitilificio

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva sul ricorso straordinario proposto da una società privata, ha esaminato la domanda cautelare diretta a sospendere il diniego della Soprintendenza per i beni culturali di Palermo prot. n. 0021036 del 17 ottobre 2025. Il diniego riguarda opere per l’approvvigionamento e lo scarico di acqua marina necessarie a un impianto di allevamento di mitili.

Situazione delle opere e titoli

Dall’istruttoria è emerso che le condotte funzionali all’impianto sono allo stato esterne, appoggiate sulla battigia e nello specchio acqueo antistante, occupando una porzione di litorale destinata alla libera fruizione collettiva. La società aveva presentato il 29 maggio 2025 una nuova istanza di concessione demaniale marittima per il passaggio interrato di un tubo corrugato del diametro di 250 mm, contenente due tubazioni per l’aspirazione e la reimmissione dell’acqua marina. Tuttavia, al momento della valutazione cautelare non risultava acquisito un titolo autorizzativo idoneo a legittimare tale collocazione interrata.

Valutazione del fumus

Il Consiglio ha ritenuto che, allo stato degli atti, non fosse irragionevole né manifestamente illogico il giudizio dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica. Le opere esterne e appoggiate possono determinare un’interferenza fisica e percettiva con il contesto litoraneo tutelato, alterando l’immagine naturale della fascia costiera.

Valutazione del periculum e bilanciamento degli interessi

La società aveva allegato l’esigenza di avviare rapidamente l’allevamento in proprio per ridurre i costi di acquisto e trasporto dei mitili, migliorare la redditività e ottenere finanziamenti bancari per realizzare l’impianto. Il Consiglio ha considerato tali pregiudizi genericamente dedotti e, pur economicamente apprezzabili, non irreparabili, perché astrattamente suscettibili di ristoro all’esito del giudizio di merito, se ne ricorrono i presupposti. Nel bilanciamento ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla tutela del paesaggio costiero e a evitare, nelle more, la trasformazione del tratto interessato mediante opere non assistite da un titolo compiuto e ritenute incompatibili con i valori paesaggistici.

Conclusione

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha espresso parere per il rigetto dell’istanza cautelare. La decisione riguarda la sola misura interinale e non definisce il merito del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaConcessioni demaniali marittimeRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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