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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, accompagnato dall'espulsione dello straniero

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino tunisino presente in Italia da circa trent'anni e affetto da HIV dal 2004, aveva impugnato il diniego della Questura di Bergamo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. 286/1998. In via principale deduceva violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli artt. 19, comma 2, lettera d-bis), 5, comma 6, 35, comma 3, e 36 d.lgs. 286/1998, all'art. 32 Cost. e alla circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, sostenendo che le terapie antiretrovirali fossero cure essenziali e salvavita e che il rientro in Tunisia avrebbe potuto arrecare un pregiudizio irreparabile alla salute; contestava inoltre che l'assenza del visto potesse impedire il rilascio del titolo. Con un secondo motivo lamentava violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, richiamando la lunga permanenza in Italia e la stabile relazione con una cittadina italiana. Con un terzo motivo deduceva violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, poiché il provvedimento non avrebbe adeguatamente considerato la grave patologia da cui era affetto, distinta dalla condizione di assuntore di stupefacenti e alcoolici.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla salute, alla vita privata e familiare e alla motivazione del diniego. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguardava il diniego di un permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. 286/1998. In base all'art. 3, comma 1, lettera d-bis), d.l. 13/2017, convertito nella l. 46/2017, le controversie concernenti il rifiuto, il diniego di rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno previsti, tra gli altri, dall'art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis), d.lgs. 286/1998, spettano alle sezioni specializzate del giudice ordinario in materia di immigrazione. Il giudice ha precisato che, quando il diniego è contestato prospettando il grave pregiudizio alla salute derivante dal rientro nel Paese d'origine, la posizione dello straniero è qualificabile come diritto soggettivo alla tutela della salute, valore primario e incomprimibile, e non come interesse legittimo. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche per la natura processuale della decisione e per l'erronea indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, del plesso giudiziario competente, che poteva aver indotto in errore il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. 286/1998

    Il diniego di un permesso di soggiorno per cure mediche rientra nella materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia investe la tutela della salute dello straniero.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della non espellibilità e della tutela sanitaria; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 3, comma 1, lettera d-bis), d.l. 13/2017, convertito in l. 46/2017

    Le sezioni specializzate sono competenti:…per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Attribuisce alle sezioni specializzate del giudice ordinario in materia di immigrazione le controversie relative al rifiuto di rilascio, al diniego di rinnovo e alla revoca dei permessi di soggiorno previsti dall'art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis), d.lgs. 286/1998.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 8 CEDU

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla vita privata e familiare; il TAR non ha esaminato la relativa censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Norma invocata per contestare il difetto di motivazione del diniego; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile nel corso del giudizio, senza pregiudizio per la successiva decisione sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto il rifiuto di rilascio, il diniego di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. 286/1998 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in particolare delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.
  • Quando lo straniero impugna il diniego del permesso di soggiorno per cure mediche deducendo il grave pregiudizio che il rientro nel Paese d'origine arrecherebbe alla propria salute, la posizione azionata è qualificabile come diritto soggettivo alla salute, quale valore primario e incomprimibile della persona.
  • Il giudice amministrativo che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario deve indicare il termine per la riassunzione e riconoscere, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
  • L'erronea indicazione, nel provvedimento amministrativo impugnato, del plesso giudiziario competente può costituire una giusta ragione per compensare le spese del giudizio instaurato davanti al giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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